Revocazione straordinaria per transazione sopravvenuta non rilevata (Cass. civ. Sez. I n. 6626 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione straordinaria ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’intervenuta transazione tra le parti, stipulata dopo la proposizione del ricorso per cassazione e depositata in cancelleria, integra un fatto decisivo che il Collegio non ha considerato. La transazione determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione. Ne deriva l’inammissibilità dell’originario ricorso, che non avrebbe dovuto essere deciso. L’omessa rilevazione di tale sopravvenienza giustifica la revocazione dell’ordinanza emessa.
Il Fatto
Un consorzio aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che aveva rigettato la domanda di condanna del comune al pagamento del residuo canone di affitto di una struttura di collegamento. La Corte, con precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso, reputando non censurata l’interpretazione contrattuale operata dai giudici di merito.
Dopo la proposizione del primo ricorso, le parti avevano stipulato una scrittura privata di transazione, depositata in cancelleria, con cui il consorzio si era impegnato a rinunciare al ricorso. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza, dolendosi che la Corte non avesse rilevato la sopravvenuta transazione e l’intervenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di revocazione denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte nel precedente giudizio, per non aver considerato l’accordo transattivo intervenuto dopo la proposizione del ricorso e depositato in cancelleria. Secondo il ricorrente, tale accordo avrebbe dovuto condurre a una decisione di cessazione della materia del contendere e di conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a coltivarlo.
Il ricorrente richiama il vizio di cui al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., deducendo che la controversia era stata transatta con scrittura privata e che lo stesso consorzio si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso. Aggiunge di aver notificato al comune la comunicazione di deposito degli atti. La Corte, ad avviso del ricorrente, avrebbe erroneamente supposto la permanenza della lite, decidendo un ricorso che non avrebbe dovuto decidere.
La Corte reputa il motivo fondato, per l’evidente decisività della intervenuta transazione. Questa determinava la cessazione della materia del contendere tra le parti e la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a una decisione. A sostegno richiama i precedenti Cass. Sez. I n. 14250/2005 e n. 13565/2005, nonché Sez. L n. 130/1986 e altre pronunce conformi.
Qualora la Corte non fosse incorsa nell’errore di ritenere ancora sussistente l’interesse delle parti alla decisione, avrebbe pronunciato sentenza in tal senso. Il profilo non costituiva un punto controverso sul quale la Corte si era pronunciata. La Corte, pertanto, revoca l’ordinanza per la sopravvenuta inammissibilità dell’originario ricorso.
Nota della Redazione
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