Compensazione delle spese tributarie: motivazione elastica sulle gravi ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 20003 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di merito di compensare le spese di lite ha natura discrezionale. Il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che la motivazione non sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Le gravi ed eccezionali ragioni che, nel processo tributario, consentono la compensazione in difetto di soccombenza reciproca, integrano una nozione elastica che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il giudice di legittimità non può spingersi sino a misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni addotte, salvo che all’affermazione del giudice di merito non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato un avviso di liquidazione di imposta di registro, ottenendo accoglimento in primo grado. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respinse l’appello incidentale della società, limitatamente alla compensazione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza la società propose ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto corretta la compensazione nonostante l’integrale soccombenza dell’amministrazione finanziaria e in assenza di gravi e giustificati motivi. L’Agenzia delle entrate si costituì al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il potere di compensare le spese presenta natura discrezionale. Il controllo di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. si arresta alla verifica del rispetto del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando estranea alla valutazione dell’opportunità di compensarle, sia nella soccombenza reciproca sia nel concorso di altri giusti motivi.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10685 del 2019, Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 19613 del 2017, Cass. n. 21400/2021, che a sua volta richiama Corte cost. n. 157/2014), la Corte ribadisce che la elasticità del potere di compensazione è costituzionalmente necessaria, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa.

Resta però censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito sorregge la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (Cass. n. 17816/2019).

Nel caso in esame la Corte rileva che, essendo il giudizio instaurato in primo grado nell’anno 2019, trovava applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che ammette la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente. Tali ragioni, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 4696 del 2019, Cass. n. 3977 del 2020, Cass. n. 15495 del 2022), vanno ravvisate nelle sopravvenienze o nell’assoluta incertezza di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipiche dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

La Corte territoriale, nella piena consapevolezza della norma applicabile, non si è trincerata dietro una formula di stile, ma ha esplicitamente indicato le gravi ed eccezionali ragioni, richiamando l’oggettivo contrasto tra giurisprudenza di merito e di legittimità sulla portata interpretativa della modifica dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986. Su tale questione erano intervenute due pronunce della Corte cost. n. 158/2020 e n. 39/2021 e, su rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia in causa C-250/22. Tale motivazione integra le gravi ed eccezionali ragioni che sole giustificano la compensazione in pregiudizio della parte vittoriosa. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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