Compensazione delle spese illegittima in caso di accoglimento ridotto della pretesa erariale (Cass. civ. Sez. V n. 34429 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali tributarie, l’accoglimento solo parziale dell’unica pretesa impositiva azionata dall’ufficio non integra la soccombenza reciproca, che presuppone una pluralità di domande contrapposte o l’accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi. La riduzione anche sensibile della pretesa erariale non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore di quella soccombente, ma può giustificare la sola compensazione totale o parziale, ove ricorrano gli altri presupposti dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Resta onere del giudice di merito indicare le gravi ed eccezionali ragioni che sorreggono la compensazione.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento per Irpef relativo all’anno di imposta 2010, con cui l’ufficio ha recuperato la plusvalenza non dichiarata scaturita dalla permuta di un terreno lottizzato con appartamenti e posti auto di un edificio in costruzione. La contribuente aveva stipulato l’atto per persona da nominare, indicando poi i due figli come beneficiari del trasferimento degli immobili venuti ad esistenza.

La Commissione tributaria provinciale di Bari ha accolto il ricorso, annullando integralmente l’atto. La Commissione tributaria regionale della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha rideterminato la plusvalenza in misura inferiore e ha confermato le conclusioni sui valori iniziali e finali, rinviando all’ufficio per il ricalcolo dell’imposta senza sanzioni. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi; l’ufficio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono l’inammissibilità dell’appello per asserita mancanza di delega del funzionario sottoscrittore. La Corte li rigetta richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la provenienza dell’atto dall’ufficio periferico e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, salva prova contraria della non appartenenza del sottoscrittore o dell’usurpazione del potere.

Il quarto motivo deduce omessa pronuncia su plurimi motivi di primo grado. La Corte ricorda che il vizio è configurabile solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso, e non quando la decisione adottata comporti reiezione implicita della pretesa, risultando incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. La reiezione implicita è censurabile come violazione di legge o difetto di motivazione, non come vizio del procedimento. Le doglianze risultano infondate, poiché le questioni sulla sussistenza della plusvalenza, sulla prescrizione, sui valori e sulle sanzioni sono state tutte affrontate o implicitamente decise dalla CTR.

Il quinto e il sesto motivo attengono alla qualificazione del negozio e alla determinazione del valore finale. La censura sulla qualificazione è inammissibile, perché contrappone la tesi del ricorrente a quella del giudice senza invocare l’osservanza dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; la Corte conferma inoltre che la plusvalenza tassabile è la differenza tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto, secondo il tenore letterale del t.u.i.r., restando irrilevante il valore di mercato e la disciplina dell’imposta di registro.

Il settimo motivo è dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità, non essendo indicato il contenuto dell’atto impositivo né il motivo di appello, e mancando una statuizione espressa della CTR sulla questione.

L’ottavo motivo è invece fondato. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 32061/2022 e rileva che la CTR ha erroneamente ravvisato una soccombenza reciproca in una fattispecie di riduzione notevole della pretesa originaria, con eliminazione delle sanzioni, senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione. La sentenza è quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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