Raddoppio termini e presunzione distribuzione utili in s.r.l. a ristretta base sociale (Cass. civ. Sez. V n. 34428 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 opera in presenza dell’astratto presupposto dell’obbligo di denuncia penale per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato. La mancata indicazione nell’avviso dei presupposti dell’obbligo di denuncia non integra insufficienza motivazionale. Nelle società di capitali a ristretta base sociale la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili è legittima e comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del socio, con estensione automatica del raddoppio dei termini all’accertamento verso i soci. Il socio decade dall’onere di dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati realizzati o distribuiti, ovvero che degli stessi si è appropriato altro soggetto.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1897/2015, rigettò l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento per Irpef relativo all’anno d’imposta 2006, emesso in forza della presunzione di distribuzione degli utili accertati nei confronti di una società a ristretta base sociale. La contribuente era unica socia della società, destinataria di autonomo avviso di accertamento.
Avverso tale sentenza la contribuente propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La ricorrente depositò memoria illustrativa e si costituì nuovo difensore.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo — violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 per l’asserita tardività della denuncia e per la mancata indicazione del raddoppio nella motivazione dell’atto — sono esaminati congiuntamente e respinti. La Corte ribadisce che il raddoppio opera in presenza del solo astratto presupposto dell’obbligo di denuncia, come chiarito da Corte cost. n. 247 del 2011, e richiama un consolidato indirizzo di legittimità che esclude ogni rilievo dell’effettiva presentazione della denuncia.
La Corte esclude poi che le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015 spieghino effetto sugli avvisi già notificati, essendo fatti salvi gli effetti degli atti anteriori al 2 settembre 2015. Ne viene il rigetto anche della doglianza sulla mancata indicazione nell’atto impositivo dei presupposti dell’obbligo di denuncia.
Sul terzo motivo, la Corte conferma la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. La ristrettezza della base sociale è di per sé elemento presuntivo idoneo, e non è configurabile un divieto di presunzioni di secondo grado. Nel caso di specie la ricorrente è socia totalitaria.
Il quarto motivo, incentrato sul difetto di motivazione, è respinto: il vizio è configurabile solo in caso di motivazione del tutto assente o apparente. Una volta operante la presunzione, il socio deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati realizzati o distribuiti. Non occorre che l’accertamento verso i soci trovi riscontro nelle movimentazioni bancarie o nell’acquisto di beni di valore.
La Corte esamina infine la memoria, reputando non pertinenti i riferimenti a giudizi di merito per altri anni, non passati in cosa giudicata, e alle allegazioni nuove in contrasto con il ricorso originario. Il ricorso è quindi respinto, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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