Compensazione delle spese illegittima per la sola acquiescenza dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. II n. 30830 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite, il principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. costituisce la regola, derogabile solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. La sola acquiescenza dell’amministrazione, in sé considerata, non integra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese. Il giudice che fondi la compensazione su circostanze illogiche, trascurando il principio di causalità nell’insorgere della lite, incorre in un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un avvocato aveva prestato attività difensiva in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, innanzi alla Corte d’appello. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. impugnò il decreto di liquidazione del compenso, dolendosi del mancato riconoscimento di quanto di sua spettanza per la fase decisoria.
La Corte d’Appello riconobbe le ragioni del ricorrente e liquidò le spettanze nella misura richiesta, ma compensò le spese, ritenendo che l’amministrazione, non costituendosi, avesse prestato acquiescenza alla domanda. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione delle norme inerenti alle ipotesi in cui può essere disposta la compensazione delle spese processuali, in riferimento agli artt. 91 e 92, comma secondo, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost. Il ricorrente rileva che il principio di soccombenza avrebbe imposto una pronuncia a lui favorevole, essendo risultato totalmente vittorioso nel giudizio d’appello, e che non sussisteva alcuna delle ipotesi derogatorie, non potendosi ritenere che l’acquiescenza dell’amministrazione costituisse grave ed eccezionale ragione, in conformità a Corte costituzionale n. 177 del 2018.
La Corte ritiene la censura fondata. Nell’accogliere l’opposizione, il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare la regola dell’art. 91 cod. proc. civ., riconoscendo alla parte vittoriosa il favore delle spese. Ha invece attribuito rilievo all’acquiescenza del Ministero, riconducendo implicitamente tale contegno al novero delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione totale o parziale.
La Corte ricorda di avere già chiarito che tali ragioni non possono consistere in circostanze illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 14036/2024; Cass. n. 12484/2020; Cass. n. 9977/2019). Nel caso di specie il riferimento all’acquiescenza appare viziato da illogicità, poiché trascura il principio di causalità nell’insorgere della lite e la necessità, per il ricorrente, di adire il giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione, oltre all’attività defensionale svolta sino al riconoscimento della pretesa.
La Corte richiama anche la propria giurisprudenza recente sull’inidoneità dell’acquiescenza dell’amministrazione, in sé sola considerata, a fondare una pronuncia di compensazione delle spese (Cass. n. 28076/2025; Cass. n. 19483/2025). La fondatezza del motivo comporta l’accoglimento del ricorso. L’ordinanza è cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con liquidazione in favore del ricorrente, per le spese della fase di opposizione, della somma di € 350,00 oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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