Compensazione delle spese illegittima se l’appello dell’imputato è solo parzialmente accolto (Cass. pen. Sez. VI n. 13091 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento delle spese nel giudizio di appello, la compensazione delle spese deve essere sorretta da motivazione quando non ricorra un’ipotesi di soccombenza reciproca. Quest’ultima non si configura per il solo fatto che l’impugnazione dell’imputato sia stata parzialmente accolta: se la condanna civile nei suoi confronti resta ferma e la parte civile non ha proposto a sua volta impugnazione, l’imputato è tenuto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello. La compensazione è ammessa solo se il giudice ne indichi i giusti motivi.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze ha rideterminato la pena a carico dell’imputata e ha ridotto la provvisionale liquidata in favore della parte civile, compensando integralmente le spese del rapporto processuale tra imputata e parte civile. Nel resto la decisione di primo grado è stata confermata, compresa la condanna civile per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la parte civile, deducendo vizio della motivazione in relazione alla disposta compensazione, avvenuta senza alcuna indicazione delle ragioni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non reca alcuna motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese. La Corte esclude anzitutto che si versi in un’ipotesi di soccombenza parziale: secondo Sez. 5, n. 22730 del 25/03/2021, in caso di parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato è legittima la condanna di questi alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione. In quel caso, infatti, non si configura una soccombenza reciproca.

La Corte richiama poi Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, secondo cui costituisce giusto motivo di compensazione la soccombenza reciproca derivante dal rigetto tanto del ricorso dell’imputato quanto di quello della parte civile. Il presupposto della compensazione è dunque una soccombenza che investa entrambe le parti, non il semplice esito solo parzialmente favorevole dell’impugnazione dell’imputato.

Nella stessa linea si colloca Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008: il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all’imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, perché tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell’impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità. Il parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato non elimina, invece, la sua condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione.

Nel caso di specie l’appello è stato proposto dal solo imputato e all’esito del relativo giudizio la condanna civile è stata confermata, con la sola riduzione dell’importo della provvisionale. Ne deriva, alla luce dei principi richiamati, l’illegittimità della compensazione, disposta senza motivazione, in presenza della permanenza della condanna civile dell’imputata.

La Corte annulla pertanto la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, in ordine al punto relativo alla compensazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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