Prescrizione e sospensione Orlando per i reati consumati prima del 2020 (Cass. pen. Sez. II n. 7803 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 la sospensione del corso della prescrizione resta disciplinata dalla legge n. 103 del 2017, con il limite massimo di un anno e sei mesi previsto dall’art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen. nel testo previgente. Solo per i reati commessi a partire dal 10 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina della legge n. 134 del 2021. Il termine di prescrizione va pertanto calcolato computando quel periodo di sospensione, con la conseguenza che, ove esso risulti spirato prima della pronuncia di appello, la dichiarazione di estinzione del reato è legittima. Le dichiarazioni della persona offesa, in assenza di intenti calunniatori e di imprecisioni rilevanti, possono da sole fondare la dichiarazione di responsabilità, anche senza riscontri esterni.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari confermava la condanna dell’imputato per minaccia grave e danneggiamento e dichiarava l’estinzione per decorso del termine di prescrizione del reato di porto di oggetti atti ad offendere, consumato l’11 agosto 2017. Il termine veniva calcolato senza computare il periodo di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, dolendosi del mancato computo della sospensione, sia il difensore, censurando la valutazione di credibilità delle dichiarazioni ricognitive e il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’informazione provvisoria n. 19/2024 diffusa all’esito dell’udienza del 12 dicembre 2024, con cui le Sezioni Unite penali hanno affermato che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, mentre per quelli commessi dal 10 gennaio 2020 opera la legge n. 134 del 2021.

Poiché il reato era stato consumato l’11 agosto 2017, trova applicazione il periodo di sospensione della legge n. 103 del 2017, nella misura massima di un anno e sei mesi, ai sensi dell’art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen. nel testo previgente. Considerato tale periodo e rilevata l’assenza di altre cause di sospensione, il termine di prescrizione risulta spirato l’11 febbraio 2024, dunque prima della sentenza di appello del 7 marzo 2024.

La Corte di appello ha quindi legittimamente dichiarato l’estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione. Il ricorso del P.M. è rigettato.

Quanto alle doglianze difensive, il Collegio le ritiene manifestamente infondate o inammissibili. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni ricognitive risulta accurata: la persona offesa aveva descritto minuziosamente le caratteristiche fisiche dell’aggressore e aveva effettuato il riconoscimento per immagini. Tali dichiarazioni, provenendo dalla persona offesa e in assenza di intenti calunniatori, possono da sole fondare la responsabilità anche senza riscontri esterni.

La censura sul trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità, poiché la motivazione è priva di illogicità manifeste e aderente alle emergenze processuali. Anche il bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è correttamente motivato: la mancata esclusione della recidiva osta a un bilanciamento di maggior favore. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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