Corruzione propria e atti contrari ai doveri d’ufficio anche se formalmente regolari (Cass. pen. Sez. VI n. 13092 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento del reato di corruzione propria, non è sufficiente la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale, occorrendo dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione del denaro o di altra utilità e della sua accettazione. Costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale, dall’osservanza dei doveri istituzionali di correttezza e imparzialità. Il reato può essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale o consultiva, quando costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti all’ufficio. Quando il vantaggio economico sia conseguito in dipendenza di un’erogazione altrui e di un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, per il principio di specialità trova applicazione la figura della corruzione e non quella dell’abuso d’ufficio. L’illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, anche in caso di ricorso inammissibile, ma solo entro il paradigma normativo vigente al tempo dei fatti.
Il Fatto
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. a carico di due imputati. Il pubblico ufficiale, responsabile dell’ufficio di stato civile di un Comune, aveva istruito pratiche per il riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di persone straniere, omettendo le dovute verifiche istruttorie dietro indebiti compensi ricevuti dalla coimputata, referente di un’associazione che curava tali pratiche.
Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’uno l’inosservanza di legge e la mancata assunzione di prove, l’altro vizi della motivazione, il difetto di prova sulla riconducibilità delle somme a uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio e l’erronea qualificazione giuridica della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto esaminato la censura sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, rilevando che i giudici di merito hanno ritenuto non decisive le acquisizioni richieste, non essendo in contestazione la legittimità formale dei singoli atti né condotte di falsità. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la rinnovazione è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione di assoluta necessità (Sez. U n. 12602 del 2015), e ha giudicato la motivazione incensurabile.
Nel merito, la Corte ha ribadito che per la corruzione propria occorre dimostrare non solo la dazione indebita, ma anche la finalizzazione dell’erogazione all’impegno di un comportamento contrario ai doveri di ufficio o alla remunerazione di uno già attuato (Sez. VI n. 3765 del 2020, Sez. VI n. 39008 del 2016).
Determinante è il passaggio sui doveri violati: costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale, dall’osservanza di doveri istituzionali, compresi quelli di correttezza e imparzialità. Rileva la violazione dei doveri che attengono al modo, al contenuto e ai tempi degli atti da compiere, così che la discrezionalità amministrativa non venga deviata a tutela di interessi privatistici dietro corrispettivo.
La Corte ha quindi confermato la qualificazione della condotta come corruzione e non come abuso d’ufficio, per la presenza del soggetto erogatore dell’utilità collegata da nesso teleologico al comportamento del pubblico ufficiale (Sez. VI n. 4459 del 2017).
Infine, la Corte ha rilevato d’ufficio l’illegalità della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata alla corruttrice. La legge n. 190/2012, vigente al tempo dei fatti, non estendeva l’art. 317-bis cod. pen. al corruttore ex art. 321 cod. pen.; solo la legge n. 3/2019 ha previsto tale estensione. La pena accessoria, dunque, è stata rideterminata in anni tre e mesi quattro, con annullamento senza rinvio sul punto, rilevabile d’ufficio anche in caso di ricorso inammissibile (Sez. IV n. 30040 del 2024). Il ricorso del pubblico ufficiale è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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