Ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dalla sola collaborazione (Cass. pen. Sez. I n. 11448 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Esso richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. Anche per i collaboratori vale il criterio di gradualità nella concessione dei benefici, suggerito dall’esperienza e rispondente a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione. Il giudice di sorveglianza conserva la propria autonomia valutativa e deve darne conto con motivazione adeguata, restando estranea al suo giudizio l’indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità.
Il Fatto
Il condannato, detenuto con fine pena al 27.8.2039 per reati inclusi nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha presentato istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. e dell’art. 16-nonies, comma 1, legge n. 82 del 1991. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 14.10.2024, ha rigettato l’istanza, ritenendola prematura.
Il collegio ha riconosciuto l’ammissibilità della richiesta, per l’attenuante della collaborazione ex art. 8 legge n. 203 del 1991 e per il quarto di pena scontato, nonché il carattere rilevante della collaborazione, avviata nel febbraio 2016. Ha però dato peso al parere contrario della D.N.A. e alla circostanza che il detenuto non ha ancora intrapreso i permessi premio, non essendo stato ammesso ai benefici premiali. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato. La motivazione dell’ordinanza impugnata è rispondente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito del ravvedimento non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.
Occorrono ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrare in positivo, sia pure in termini di mera ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza del Ravvedimento. Il principio è affermato richiamando Sez. I n. 43256 del 22/5/2018, Sarno, Rv. 274517-01. La Corte osserva che anche per i collaboratori vale il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari.
Il collegio richiama inoltre Sez. I n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671-01, secondo cui la facoltà di ammettere alle misure alternative, anche in deroga, i soggetti sottoposti a programma di protezione non si estende ai presupposti relativi alla loro emenda e alla finalità di stabile rieducazione, né si sottrae alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza.
Il ravvedimento postula una valutazione globale della condotta del soggetto, volta ad accertare se l’azione rieducativa complessivamente svolta abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo. Nel caso concreto, la motivazione dell’ordinanza rispetta tali canoni, ispirandosi a una prudenza giustificata dal passato criminale del condannato e riflettendo la necessità di saggiare, mediante un supplemento di osservazione, l’effettività del ravvedimento.
Il Tribunale ha dato atto dell’importanza del contributo collaborativo, ma ha rimarcato la necessità di verificare l’eventuale consolidamento della scelta collaborativa, in un’ottica di gradualità dei benefici. La valutazione è immune da vizi logico-giuridici; il ricorso si snoda attraverso una rilettura alternativa dei dati e non riesce a inficiarla. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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