Inammissibile il ricorso: prova documentale e rinnovazione in appello (Cass. pen. Sez. V n. 30803 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado non è vincolato a un obbligo di motivazione rafforzata di per sé, ma deve dar conto in modo puntuale e coordinato delle ragioni del rovesciamento, attraverso il raffronto fra le prove orali e quelle documentali. Costituisce prova documentale, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., il documento che riproduca dichiarazioni di scienza unitamente ad altri dati, allorché esso sia meramente ricognitivo e riproduttivo di un registro ufficiale sorto fuori del processo. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale può essere disposta d’ufficio dal giudice di appello, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza che l’assunzione della prova sia stata richiesta in primo grado. La parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali deve indicare gli atti affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio probatorio, a pena di inammissibilità del motivo per genericità.
Il Fatto
Il Tribunale, in riforma della decisione del Giudice di Pace, ha assolto l’imputato dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
Il ricorrente censura la valutazione delle prove assunte nel giudizio di appello, in particolare la testimonianza del teste sentito in rinnovazione e la documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato sull’assenza dal lavoro nel giorno dei fatti. Il ricorso investe anche le modalità di assunzione della testimonianza e l’utilizzabilità del documento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha valorizzato la contraddizione fra le testimonianze e la mancata conferma dei fatti da parte del teste escusso in appello, concludendo per l’assenza di prova certa del fatto contestato. Si tratta di argomenti puntuali e logici, che danno conto del rovesciamento della decisione di primo grado mediante un raffronto coordinato fra le dichiarazioni e la prova documentale.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: la circostanza che la testimonianza non fosse stata chiesta in primo grado non ne impediva l’assunzione in appello. Il giudice può disporre d’ufficio la rinnovazione purché la ritenga assolutamente necessaria, e tale potere non presuppone una precedente richiesta di parte. Il Tribunale ha illustrato le ragioni della decisività della prova.
Quanto al terzo motivo, l’affermazione del teste di non ricordare, se non conferma positivamente l’attestazione del datore di lavoro, non la smentisce; è dunque logico trarne un elemento di conferma indiretta. Sul quarto motivo, la lettura dei verbali esclude qualsiasi suggestione: le risposte del teste sono state negative e il riferimento alle ferie è dato neutro rispetto al thema probandum, incentrato sull’assenza dal lavoro nel giorno dei fatti.
Il quinto motivo è manifestamente infondato e generico. L’attestazione, pur formata in vista del processo, è meramente ricognitiva di un registro ufficiale preesistente, sicché va qualificata come prova documentale utilizzabile: la Corte richiama Sez. 3, n. 3397 del 23/11/2016. Il ricorrente non spiega l’incidenza dell’asserita inutilizzabilità, come richiesto da Sez. Un., n. 23868 del 23/4/2009. Il sesto motivo è infine infondato, poiché si tratta di mera acquisizione di un documento da un privato, estranea agli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 234 c.p.p. – Prova documentale
- Art. 391-bis c.p.p. – Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
- Art. 391-ter c.p.p. – Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso