Compensazione delle spese tributarie solo per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 20699 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di merito di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché in sede di legittimità è censurabile non la scelta in sé, ma la coerenza e la razionalità della motivazione che la sorregge. Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Non integrano tali ragioni il richiamo all’equità o alla difficoltà della materia trattata. Resta fermo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in sede di rinvio, aveva respinto l’appello erariale e compensato tra le parti le spese di lite. La vicenda trae origine da una cartella esattoriale, impugnata con esito favorevole al contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla compensazione e la violazione del principio di soccombenza. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l’agente della riscossione rimane intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura discrezionale del potere di compensazione. Il sindacato di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito valutare l’opportunità di compensare, tanto nella soccombenza reciproca quanto nel concorso di altri giusti motivi.

Resta però censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione posta a sostegno della compensazione. È suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, secondo il richiamo a Cass. n. 17816 del 2019.

La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, individuato nell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, in corrispondenza con l’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 e integrato dalla sentenza Corte cost. n. 77 del 2018. In tale assetto la compensazione è consentita, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

Il perimetro di tali ragioni è delineato richiamando Cass. n. 3977 del 2020 e Cass. n. 4696 del 2019: la compensazione è ammessa soltanto in caso di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza o di sopravvenienze di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Nel caso concreto, la giustificazione offerta dal giudice di rinvio — l’equità e la materia “ostica ed assai incerta” delle notificazioni a mezzo posta — non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. Il contribuente era risultato totalmente vittorioso nel merito, sicché la compensazione non era giustificabile.

La Corte accoglie quindi il secondo motivo, assorbito il primo per il principio della ragione più liquida, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, demandandole anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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