Nessuna nullità degli atti tributari per incarichi dirigenziali illegittimi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20700 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, appartenente alla terza area funzionale, senza che sia richiesta la qualifica dirigenziale. La questione della legittimità degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012, non si riflette sulla validità degli atti con cui l’ufficio manifesta all’esterno la propria volontà. Ne consegue che non incide sulla validità dell’atto impositivo né la declaratoria di incostituzionalità di tale disposizione, né la mancata dimostrazione del possesso, da parte del funzionario delegato, dei titoli per qualificarsi dirigente.
Il Fatto
La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata nel 2011 a una società di capitali dall’Agenzia delle Entrate, emessa a seguito di un avviso di irrogazione di sanzione in materia di lavoro sommerso. La società impugna l’atto davanti al giudice tributario.
Il giudice di primo grado rigetta la domanda. La Corte d’appello, in riforma, dichiara la nullità della cartella e dei relativi atti preliminari, sul presupposto che fossero stati posti in essere da un soggetto privo di poteri, in quanto destinatario di un incarico dirigenziale conferito in assenza di regolare concorso. Su questo punto si fonda il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Corte d’appello annullato la cartella ritenendo nullo l’atto presupposto perché sottoscritto da soggetto privo di qualifica dirigenziale.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il personale della carriera direttiva cui rinvia, ai fini della delega, il primo comma dell’art. 42 appartiene alla terza area funzionale. La stessa Corte costituzionale, con la pronuncia n. 37 del 2015, ha affermato che, in ragione delle regole di organizzazione interna dell’Agenzia e della possibilità di ricorrere all’istituto della delega anche a funzionari per atti a competenza dirigenziale, la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali. La questione della legittimità di tali incarichi non si riflette dunque sulla validità degli atti con cui l’ufficio manifesta all’esterno la propria volontà.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, avviato con Cass. n. 2280 del 2015 e confermato, tra le pronunce più recenti, da Cass. n. 23782 del 2024. Da esso si ricava che, poiché gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva — di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale — nessun effetto sulla validità di tali atti può derivare dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha tratto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 l’erroneo convincimento della rilevanza della qualifica dirigenziale, attribuendo rilievo alla mancata dimostrazione, da parte dell’Agenzia, del possesso dei titoli dirigenziali in capo al funzionario delegato. Tale conclusione contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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