Compensazione delle spese legittima solo con gravi ed eccezionali ragioni esplicitate (Cass. civ. Sez. V n. 9610 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, la compensazione totale o parziale è legittima solo se il giudice indica esplicitamente gravi ed eccezionali ragioni che riguardino specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Non è sufficiente, per derogare al principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere”. Una formula siffatta è criptica e non consente il controllo sulla motivazione né sulla congruità delle ragioni poste a fondamento della decisione. Ne consegue la cassazione della sentenza che abbia compensato le spese con motivazione generica.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, per il mancato pagamento di una serie di cartelle relative alla Tari. La CTP rigettava il ricorso. Sull’appello del contribuente, la CTR Lazio dichiarava cessata la materia del contendere per tre cartelle (oggetto di rottamazione ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119/2018) e accoglieva il gravame quanto alle residue due, rilevando che l’atto interruttivo della prescrizione era stato notificato oltre il termine quinquennale.

La CTR provvedeva poi a compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio “in ragione della peculiarità della questione”. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato a un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92, 88, 91, 92 e 132 c.p.c. e 2233 c.c., per difetto di motivazione nella liquidazione delle spese di lite afferenti a entrambi i gradi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della motivazione richiesta al giudice di merito per derogare al principio della soccombenza nella ripartizione delle spese. Il ricorrente censurava la decisione per avere la CTR compensato le spese con formula generica, senza indicare le ragioni che giustificassero la deroga.

Il Collegio ritiene il motivo fondato. Richiamando le Sezioni 6-5 n. 11217 del 31.05.2016, precisa che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere” non basta a derogare al principio della soccombenza.

Tale formula è considerata dal Collegio del tutto criptica: non consente il controllo sulla motivazione né sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. A sostegno richiama la Sez. I n. 14563 del 30.05.2008, alla quale si conformano la Sez. III n. 23265 del 03.11.2009 e la Sez. L n. 21521 del 20.10.2010.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in differente composizione. La regola di giudizio che emerge è di carattere processuale: la deroga alla soccombenza esige una motivazione specifica e verificabile, non sostituibile da clausole di stile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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