Compensazione delle spese legittima se ancorata a incertezza del diritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8486 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta di compensare integralmente le spese di lite è sindacabile in sede di legittimità anche d’ufficio, ma solo in negativo: il giudice del merito viola l’art. 92 cod. proc. civ. quando la motivazione è apparente, meramente stereotipata o ancorata a circostanze ininfluenti. La declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenza n. 77 del 2018 ha ampliato l’area delle ragioni ammissibili, includendo le situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, non riconducibili a un rigido catalogo di ipotesi nominate. Non spetta alla Corte misurare gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte, salvo che alle affermazioni del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Il requisito di specialità della procura per il ricorso per cassazione è integrato dalla collocazione topografica dell’atto, che prevale sull’omessa indicazione della sentenza impugnata e della data.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9732 del 2020, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da una parte privata e ha revocato l’ordinanza che aveva dichiarato la nullità del pignoramento e l’improcedibilità dell’esecuzione. Il giudice ha poi compensato integralmente le spese del giudizio.
A sostegno della compensazione il Tribunale ha richiamato la complessità delle questioni in materia di accertamento della qualità di erede, con applicazione del regolamento UE 1191/2016 e della legge croata in materia successoria, il rilievo officioso sullo ius postulandi e il mutato orientamento della sezione sul rilascio di procura alle liti in Italia. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’invalidità della procura alle liti per carenza del requisito di specialità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione d’invalidità della procura e la disattende. Il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla collocazione topografica dell’atto: la firma per autentica apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso equivale alla procura redatta a margine o in calce. Nei casi dubbi opera il principio di conservazione degli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., con interpretazione volta a consentire all’atto di produrre i suoi effetti. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36057 del 2022 e n. 2075 del 2024, nonché Sez. lav. n. 8334 del 2024: la procura non deve essere contestuale all’atto né contenere espresso riferimento al provvedimento impugnato.
Nel caso concreto concorrono la collocazione topografica, l’intestazione espressamente riferita al giudizio di cassazione, l’ampiezza della formula del mandato e l’assenza di elementi cronologici contrari. I rilievi sulla mancata menzione della data e della sentenza e sulla difficile leggibilità restano privi di portata dirimente.
Sul merito, i motivi sono scrutinati congiuntamente e rigettati. L’illogicità delle ragioni poste a base della compensazione integra violazione di legge denunciabile in legittimità. Il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti: la prolissità degli atti, il rigetto per ragioni processuali, l’esiguità della pretesa creditoria, il carattere officioso del rilievo, la contumacia o la mera peculiarità della fattispecie.
Il sindacato della Corte è però “in negativo”, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria del potere di compensazione, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018 e n. 157 del 2014. Il precetto dell’art. 92 cod. proc. civ. è violato e la motivazione è apparente quando il giudice si limiti a un’enunciazione astratta delle ragioni. La Corte non può spingersi a misurare gravità ed eccezionalità, salvo che alle affermazioni non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata.
Nel caso esaminato la sentenza impugnata indica con dovizia di richiami gli elementi che generano un’incertezza apprezzabile sul diritto controverso: le difficoltà interpretative legate al diritto comunitario e alla necessità di valutare la qualità di erede secondo il diritto di un altro Stato, oltre alla complessità della verifica dello ius postulandi. Tali ragioni molteplici e concorrenti superano il vaglio di non implausibilità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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