La compensazione delle spese non può fondarsi sulla mera incontrovertibilità della controversia (Cass. civ. Sez. 5 n. 14072 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La regola della soccombenza di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 costituisce il principio generale in materia di spese nel processo tributario, mentre la compensazione di cui al comma 2 della medesima disposizione ha natura di norma eccezionale. La deroga al principio di soccombenza è consentita solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere espressamente motivate dal giudice, in linea con l’intervento additivo di Corte cost. n. 77 del 2018 sull’art. 92, comma 2, c.p.c. Il criterio guida per l’interpretazione del sintagma “gravi ed eccezionali ragioni” è di carattere comparativo, dovendo la deroga trovare giustificazione in esiti applicativi della regola generale dissonanti con il principio di ragionevolezza. Il carattere incontrovertibile della controversia non costituisce di per sé ragione autonoma di compensazione, né può fondare un’alternativa alla regola della soccombenza.

Il Fatto

A seguito di una comunicazione di irregolarità relativa all’IVA dovuta per l’anno 2020, la società contribuente aveva provato il versamento degli importi dichiarati. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite sul rilievo della “mancanza di profili di assoluta incontrovertibilità” della questione.

La società proponeva appello avverso la sola statuizione sulle spese, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava il gravame ritenendo la motivazione del primo giudice corretta, in quanto riconducibile all’incertezza della lite ovvero alla peculiarità della questione trattata. La società ricorreva quindi per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevando che la sentenza impugnata, pur richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non li aveva declinati correttamente al caso di specie. Il giudice di seconde cure aveva infatti ritenuto che il carattere incontrovertibile della controversia giustificasse la compensazione ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

La Corte ha chiarito che la versione della norma applicabile ratione temporis, nel richiamare le “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, risente dell’intervento additivo di Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tale pronuncia ha evidenziato come il passaggio dai “gravi motivi” alle “gravi ed eccezionali ragioni” restringa i margini del sindacato giurisdizionale, accentuando il rapporto tra regola generale della soccombenza e norma eccezionale della compensazione in termini di norma generale-norma eccezionale.

Il criterio che guida il giudice nell’interpretazione del sintagma “gravi ed eccezionali ragioni” è sempre di carattere comparativo, costituendo l’esito di un processo ermeneutico in cui la verifica circa l’applicazione del criterio generale della soccombenza conduca, nel singolo caso, a risultati costituzionalmente dissonanti con il principio di ragionevolezza. Il principio di proporzionalità opera come criterio che guida l’ermeneusi di una norma che fa eccezione a una regola generale, senza costruire una regola di alternanza rispetto a quest’ultima.

La Corte ha quindi affermato che il carattere incontrovertibile di una controversia non ha la funzione di dare rilievo a possibili ragioni alternative rispetto al principio della soccombenza. Nel caso di specie, il fatto che la contribuente avesse provato la piena corrispondenza tra il versato e il dichiarato non poteva fondare la compensazione, dovendo questa trovare giustificazione in ragioni gravi ed eccezionali realmente sussistenti e non in formule di stile. Il primo motivo è stato pertanto accolto, mentre il secondo è risultato infondato non ravvisandosi vizi motivazionali nella sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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