Giurisdizione ordinaria sul canone di concessione delle cave (Cass. civ. Sez. Un. n. 19452 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti presuppone un rapporto di servizio tra l’agente e la pubblica amministrazione, configurabile quando il soggetto, anche privato, è inserito nell’apparato organizzativo dell’ente e svolge in modo continuativo un’attività di interesse generale in nome e per conto di esso. Nel riparto tra giudice contabile e giudice ordinario occorre distinguere la posizione sostanziale fatta valere: se il danno deriva dalla violazione del dovere pubblicistico afferente all’attività svolta come agente dell’amministrazione, la cognizione spetta alla Corte dei conti; se invece deriva dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali del contraente quale controparte contrattuale dell’ente, la giurisdizione è del giudice ordinario. Il canone di concessione per l’estrazione dalle cave e il contributo sul trasporto dei marmi costituiscono corrispettivo di obbligazioni contrattuali e non prestazioni correlate a un rapporto di servizio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ha chiesto la condanna risarcitoria di una società concessionaria dell’estrazione del marmo e del suo legale rappresentante in proprio, per il danno arrecato a un Comune, quantificato in € 259.683,80. La pretesa si fondava sull’omesso versamento del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi, sul presupposto di un rapporto di servizio tra la società e l’ente locale derivante da un atto concessorio-autorizzativo relativo a un bene pubblico; alla società era contestata anche l’estrazione in misura superiore al consentito e in aree non autorizzate.
Il primo giudice contabile aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice civile, qualificando le prestazioni richieste come di prevalente carattere privatistico. La Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello, con sentenza del 12 maggio 2023, ha riformato quella decisione e affermato la giurisdizione contabile. La società e il legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito il Procuratore Generale presso la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ricostruiscono anzitutto la nozione ampia di rapporto di servizio, richiamando la giurisprudenza secondo cui esso è configurabile a prescindere dalla natura privata dell’agente e dal titolo dell’investitura, anche di mero fatto, purché il soggetto sia investito dello svolgimento continuativo di un’attività in favore dell’ente e si inserisca nella sua organizzazione. In questa prospettiva l’attività svolta in base a concessione amministrativa può integrare esercizio di funzione amministrativa.
Il passaggio decisivo è però la distinzione tra le posizioni cumulate dal contraente. La Corte richiama il principio per cui, se si assume che il danno derivi dalla violazione del dovere pubblicistico afferente all’attività svolta come agente dell’amministrazione, la cognizione è della Corte dei conti; se invece si assume che derivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente come controparte contrattuale, con squilibrio del sinallagma o mero illecito extracontrattuale, la giurisdizione è del giudice ordinario, non venendo in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici.
La Corte ricorda poi che l’art. 103 Cost. riserva alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di contabilità pubblica, individuata dal legislatore nella sua portata funzionale, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata. L’attribuzione al giudice ordinario, in presenza degli indicati presupposti, non viola il precetto costituzionale.
Applicando tali criteri al caso, le Sezioni Unite rilevano che la condanna risarcitoria richiesta dal Procuratore regionale non discende dalla violazione di obblighi afferenti all’attività o alle funzioni svolte come agente dell’amministrazione, in ragione di un temporaneo rapporto di servizio pubblico, bensì dall’inadempimento di obbligazioni poste a carico del contraente quale controparte contrattuale dell’ente. Anche il primo giudice contabile aveva osservato che le contribuzioni derivanti dal diritto a svolgere attività estrattiva sono state inquadrate dalla giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, quali corrispettivi tesi a indennizzare il mancato sfruttamento diretto di un bene pubblico.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; nessuna pronuncia sulle spese, per la qualità di parte soltanto formale del Procuratore generale contabile.
Nota della Redazione
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