Compensazione delle spese di lite erroneamente motivata sulla qualità di debitrice (Cass. civ. Sez. III n. 17109 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, la compensazione è illegittima quando la relativa motivazione si fondi sulla qualità di debitrice di una parte, non accertata e ancora sub iudice, ovvero su un presupposto dell’azione revocatoria complessivamente respinta nel merito. Il rigetto nel merito della domanda per carenza di ulteriori presupposti concorrenti, senza scrutinio dell’elemento soggettivo in capo al venditore, integra ipotesi di soccombenza integrale dell’attore. La compensazione resta facoltà discrezionale del giudice di merito, ma incontra il limite della logica motivazione e della correttezza in iure delle affermazioni poste a suo contenuto.

Il Fatto

Una società, cessionaria di crediti bancari, conveniva in giudizio due soggetti per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di una compravendita immobiliare con cui uno di essi, indicato quale debitore, aveva venduto all’altro un appartamento. Il credito tutelato era fondato su una fideiussione prestata a garanzia dell’esposizione di una società verso l’istituto di credito.

Il Tribunale rigettava la domanda, condannando alle spese le parti soccombenti. La Corte d’appello confermava la pronuncia e, in via dirimente, rilevava il difetto di prova della partecipatio fraudis del compratore, compensando le spese quanto alla posizione di una delle convenute e condannando l’appellante alla rifusione di quelle dell’altro. Avverso tale decisione la debitrice proponeva ricorso per cassazione con motivo unico.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dal rilievo che la sussistenza di una ragione di credito, anche litigiosa, è sufficiente ad agire in via pauliana, come affermato da Cass. n. 15275 del 2023. Tuttavia, l’accertamento di questo presupposto non implica un profilo di soccombenza della parte convenuta nella suddetta qualità debitoria, che non è stata nemmeno menzionata, e che per converso è risultata vittoriosa per altra decisiva ragione.

Il rigetto nel merito della domanda di revocatoria per la carenza di ulteriori presupposti concorrenti, quale la partecipatio fraudis del terzo acquirente, senza scrutinio dell’elemento soggettivo del consilium fraudis in capo al venditore, integra un’ipotesi di soccombenza integrale dell’attore che abbia proposto un’unica domanda, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U. n. 32061 del 2022.

La compensazione disposta risulta pertanto erroneamente ovvero inidoneamente motivata, non essendo esplicitato un motivo sussumibile nelle gravi ed eccezionali ragioni residualmente idonee a giustificarla, a mente della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale. La Corte ribadisce che la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito, ma incontra il limite della logica motivazione e della correttezza in iure delle affermazioni poste a contenuto della stessa, come già chiarito da Cass. n. 14036 del 2024.

Alla fondatezza del ricorso nei termini indicati consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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