Inammissibili i motivi che chiedono alla Cassazione una rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 20267 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo che proponga una complessiva critica del contenuto fattuale della sentenza impugnata, sollecitando una diversa ricostruzione della vicenda e delle prove. Una censura così strutturata non è riconducibile al vizio di legittimità evocato, ma sarebbe congrua soltanto ad un nuovo gravame di merito, e va perciò dichiarata inammissibile. Pari sorte segue il motivo che si limiti a dolersi dell’omessa valutazione di una pluralità di elementi istruttori senza indicare gli specifici elementi costitutivi delle pretese azionate: la censura è generica e, come tale, non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona aveva emesso decreto ingiuntivo nei confronti della struttura sanitaria per il pagamento di euro 99.188,72, oltre accessori e spese, in relazione a prestazioni odontoiatriche eccedenti il tetto di spesa previsto dal contratto per gli anni 2006-2007 e per l’anno 2009. La sanità si era opposta, eccependo il superamento del massimo di spesa imposto dalla normativa statale e regionale, e il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto.
La società aveva impugnato la decisione. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12 gennaio 2023, aveva accolto parzialmente l’appello in relazione a una somma attinente all’anno 2006, per il resto confermando. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ai quali la controricorrente ha resistito; entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo denunciano, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, rispettivamente con riguardo alle prestazioni extra budget del 2007 e a quelle del 2009. La ricorrente riporta ampi passaggi della motivazione d’appello e vi contrappone una diversa lettura degli atti, richiamando una pluralità di delibere regionali e di elementi documentali.
La Corte rileva che la censura, al di là dell’invocazione formale della norma, si sostanzia in una critica diretta del contenuto fattuale della sentenza. Non viene indicato un fatto decisivo rimasto estraneo all’esame del giudice di merito, ma si propone una ricostruzione alternativa della vicenda e delle prove, che sarebbe congrua soltanto in un nuovo giudizio di merito.
Il terzo motivo, ancora fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., investe le domande avanzate ex artt. 2041 e 2043 cod. civ. Quanto alla prima, la Corte rileva che la censura critica per via diretta il contenuto fattuale della sentenza, come se sussistesse un terzo grado di merito, risultando ictu oculi inammissibile. Quanto alla domanda risarcitoria per il mancato pagamento delle fatture anticipate dall’istituto bancario, la censura è generica: non indica gli elementi specifici dei pretesi danni, quali il momento degli anticipi, l’importo richiesto dalla banca, la misura del pregiudizio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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