Compensazione delle spese giustificata dal mutamento di giurisprudenza su questione dirimente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20211 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di compensazione delle spese processuali, all’esito dell’intervento additivo della Corte costituzionale sull’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., può essere esercitato quando ricorrono condizioni analoghe a quelle tipizzate dalla norma, di pari o maggiore gravità ed eccezionalità. Tra queste rientra il mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, che sussiste quando l’orientamento della Corte di cassazione si definisce soltanto nel corso del giudizio. In tale ipotesi la compensazione delle spese trova giustificazione causale e la relativa statuizione non è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, il riconoscimento del diritto all’integrale ricostruzione della carriera in qualità di personale scolastico. Il Ministero dell’istruzione propose appello e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettò l’impugnazione.

La ricorrente ha impugnato in cassazione esclusivamente il capo sulle spese, dolendosi della compensazione disposta dalla Corte territoriale. Il Ministero è rimasto intimato, non costituendosi nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che nessuna ragione giustificava la compensazione, poiché sul principio di parità di trattamento nelle condizioni di impiego la Corte di giustizia e la Corte di cassazione si erano già pronunciate.

La Corte muove dal presupposto che il potere di compensazione, dopo l’intervento additivo della Corte costituzionale sull’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., può esercitarsi in presenza di condizioni analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, di pari o maggiore gravità ed eccezionalità. L’assoluta novità della questione e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti hanno carattere paradigmatico e svolgono funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale, come affermato da Cass. n. 3977 del 2020 e Cass. n. 4696 del 2019.

Applicando tale criterio, il Collegio rileva che il tema della ricostruzione della carriera, da non confondere con quello dell’adeguamento stipendiale in pendenza del rapporto a termine, aveva dato luogo a pronunce di merito contrastanti. La Corte di cassazione aveva definito il proprio orientamento soltanto con la sentenza posta a fondamento della decisione impugnata, Cass. n. 31150 del 2019.

La compensazione risulta pertanto giustificata dal definirsi dell’orientamento su una questione dirimente avvenuto durante il giudizio. Il ricorso è infondato e va rigettato. In difetto di costituzione del Ministero, il Collegio non provvede sulle spese del giudizio di legittimità, dando atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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