Compensazione delle spese per novità fattuale della questione (Cass. civ. Sez. III n. 13294 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, può essere disposta non solo in presenza di soccombenza reciproca, ma anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nelle ipotesi di sopravvenienze di assoluta incertezza. La novità della questione trattata, idonea a giustificare la deroga alla regola della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., non necessariamente investe la sola dimensione giuridica, potendo riguardare anche la dimensione fattuale, quando non risultino precedenti su una specifica vicenda territoriale e industriale. Nei giudizi di responsabilità civile per danno da esposizione a sostanze inquinanti, l’esito negativo per l’attore dipende dal deficit probatorio sul nesso di causalità, legato al progresso scientifico sulle questioni epidemiologiche: una lettura restrittiva della novità limita al solo piano giuridico non fa giustizia delle ragioni equitative sottese alla compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, unitamente ai propri congiunti, convenne in giudizio alcune società industriali chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da malformazione congenita patita, in tesi riconducibile alle immissioni nocive prodotte dagli stabilimenti della raffineria. Il Tribunale di Gela, espletata una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ., rigettò le domande per mancato raggiungimento della prova della riconducibilità causale delle malformazioni alle emissioni industriali, compensando le spese.
La Corte d’appello di Caltanissetta rigettò l’appello principale, confermando l’infondatezza delle domande, e accolse parzialmente l’appello incidentale, condannando gli attori alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza il solo ricorrente propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che i primi tre motivi attengono esclusivamente al capo concernente il nesso di causalità, non risultando impugnate le statuizioni di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. relative al mancato esame delle valutazioni di impatto ambientale, coperte da giudicato interno.
I primi due motivi — violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo — sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Le censure, infatti, non contengono adeguato sviluppo argomentativo sui precetti normativi violati né il raffronto con le decisioni del giudice del merito, postulando una rivisitazione dell’apprezzamento istruttorio riservato al giudice di merito. Il riferimento al c.d. sesto rapporto SENTIERI è stato escluso, trattandosi di documento divenuto disponibile dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omesso esame dei documenti epidemiologici prodotti in appello ex art. 345 cod. proc. civ., la Corte lo ha ritenuto infondato: il c.d. quinto rapporto SENTIERI, prodotto solo con le note di trattazione scritta del 30.3.2023, risulta tardivo, essendo stato pubblicato in epoca ben precedente. In ogni caso, il fatto asseritamente omesso non è adeguatamente documentato quanto alla sua decisività ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
È invece fondato il quarto motivo, concernente la regolazione delle spese. La Corte ha osservato che l’assoluta novità della questione idonea a giustificare la compensazione può investire anche la dimensione fattuale. Nel panorama giurisprudenziale non risultano precedenti sulla specifica vicenda territoriale e industriale coinvolta. L’esito negativo dipende dal deficit probatorio sul nesso di causalità, legato al progresso scientifico sulle questioni epidemiologiche: una lettura della novità limitata al solo piano giuridico non fa giustizia delle ragioni equitative che consentono di derogare alla soccombenza.
La sentenza è stata pertanto cassata in relazione al quarto motivo e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito e di legittimità, disponendo altresì l’omissione delle generalità e dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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