Spese lite telematiche omessa pronuncia aumento 30 per cento (Cass. civ. Sez. II n. 12117 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione di cui alla legge n. 89/2001 il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di maggiorazione del compenso professionale prevista dall’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, per gli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione. L’omessa pronuncia su tale richiesta, ritualmente formulata, integra gli estremi del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e impone la cassazione del decreto con rinvio. La disposizione premia la complessità della redazione di atti “navigabili” e l’utilità che ne traggono le parti e il giudice. Resta invece fermo che i minimi tabellari, in quanto inderogabili, non possono essere superati al ribasso e che l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 non è equiparabile a un appello.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito ex art. 3 legge n. 89/2001 per il riconoscimento dell’equa riparazione, lamentando la durata irragionevole di un procedimento protrattosi per circa otto anni per un solo grado effettivo. Dopo una prima pronuncia favorevole parziale, un primo annullamento in sede di legittimità e un primo giudizio di rinvio, la Corte di appello umbra, con un secondo decreto, aveva liquidato le spese di lite per le diverse fasi processuali, ma aveva integralmente omesso di considerare le spese della fase originaria di merito.

Un’ulteriore pronuncia di legittimità aveva nuovamente cassato il provvedimento. La Corte di appello, in seconda riassunzione, aveva rideterminato le spese per ciascun grado. Avverso detto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando la liquidazione globale dei compensi, l’applicazione di uno scaglione tariffario errato, la riduzione delle spese già riconosciute e la mancata pronuncia sulla maggiorazione per gli atti telematici.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, relativi alla liquidazione delle spese. Richiamando Cass. Sez. VI-2 n. 15493 del 2020 e Cass. Sez. VI-2 n. 23187 del 2016, ribadisce che il procedimento camerale di equa riparazione ha natura contenziosa e che, per i compensi degli avvocati, si applicano la tabella 12 del d.m. n. 55/2014 per il giudizio di appello e la tabella 13 per la cassazione.

Quanto alla dedotta necessità di distinguere le voci per fascia, la Corte richiama Cass. Sez. VI n. 15443 del 2021 e applica i parametri del d.m. n. 147/2022, assumendo come riferimento il valore del decisum. Verifica che gli importi liquidati non scendono al di sotto dei minimi tabellari e che il valore di riferimento per la seconda riassunzione, determinato secondo il criterio del disputatum integrato dal decisum (Cass. Sez. Un. n. 19014 del 2007), non risulta inferiore ai minimi.

Il secondo motivo è dichiarato infondato alla luce del principio per cui l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 non è assimilabile a un appello, con la conseguenza che la condanna alle spese segue l’esito complessivo del giudizio, senza distinta liquidazione per la fase monocratica (Cass. Sez. II n. 23630 del 2024). Non trova pertanto applicazione la giurisprudenza sul potere del giudice di appello di rideterminare d’ufficio le spese (Cass. Sez. III n. 27606 del 2019).

È invece fondato il quarto motivo. L’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 prevede l’aumento fino al 30 per cento del compenso quando gli atti depositati telematicamente sono redatti con tecniche informatiche che ne agevolano la consultazione, consentendo la ricerca testuale e la navigazione ipertestuale. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi su tale richiesta, espressamente formulata: ne deriva la nullità del decreto per omessa pronuncia. Il ricorso è accolto limitatamente a tale motivo, con cassazione e rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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