Accesso agli atti escluso in caso di querela o denuncia (Cass. civ. Sez. III n. 13297 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del danneggiato di accedere agli atti del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno, riconosciuto dall’art. 146 cod. ass. e dettagliato dall’art. 2 d.m. n. 191/2008, non è assoluto. Esso concerne gli atti che riguardano la parte istante e si estende all’intero fascicolo di sinistro, ma il secondo comma dell’art. 146 cod. ass. lo esclude quando l’oggetto dell’accesso sia costituito da atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. La corrispondente clausola dell’art. 148, comma 2-bis, cod. ass. fa salvo il diritto del danneggiato nei termini dell’art. 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. Gli obblighi di assistenza informativa e tecnica dell’art. 9 d.P.R. n. 254/2006 operano nel solo regime del risarcimento diretto e non si estendono alla diversa procedura gestita dall’assicuratore del responsabile civile.
Il Fatto
Un veicolo in sosta veniva urtato da altra auto durante una manovra di parcheggio in retromarcia, riportando danni materiali. La compagnia del danneggiato, che gestiva il sinistro nell’ambito della procedura di indennizzo diretto, negava il risarcimento rilevando l’incompatibilità dei danni con le modalità dell’incidente e comunicava di essere a conoscenza di una denuncia-querela presentata dal proprietario dell’altro veicolo.
La danneggiata adiva il Giudice di pace per ottenere, ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 191/2008, l’accesso alla denuncia di sinistro dell’altro conducente, che assumeva di aver invano richiesto alla compagnia. Il Giudice di pace accoglieva la domanda; il Tribunale, in appello, riformava integralmente la decisione di prime cure. Proponeva allora ricorso per cassazione la danneggiata, resistendo la compagnia assicurativa con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 3 cod. ass. impone alle imprese l’obbligo generale di trasparenza e correttezza; l’art. 146, comma primo, cod. ass. riconosce a contraenti e danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Il comma secondo della stessa norma esclude l’esercizio del diritto quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Il dettaglio attuativo contenuto nell’art. 2 d.m. n. 191/2008 amplia l’oggetto dell’accesso all’intero fascicolo di sinistro, ricomprendendovi le denunce e le richieste di risarcimento, i rapporti delle Autorità, le perizie e i preventivi, purché riferiti alla parte istante.
Su questa base la Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La ricorrente aveva fondato le proprie censure su disposizioni attinenti alla sola procedura di indennizzo diretto, mentre la sentenza impugnata si era pronunciata esclusivamente sugli artt. 146 e ss. cod. ass., senza qualificare la fattispecie come risarcimento diretto. Né tale qualificazione né l’eventuale omessa statuizione erano state oggetto di appello incidentale o di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ.
La Corte aggiunge un autonomo profilo di inammissibilità. Il giudice di appello aveva rilevato che, anche ammesso che la compagnia avesse potuto procurarsi la denuncia-querela, la danneggiata non avrebbe comunque potuto esercitare l’accesso per il limite del secondo comma dell’art. 146 cod. ass.. Il motivo non censurava specificamente questa ratio decidendi, che pertanto si consolidava. La Corte ribadisce il principio secondo cui, quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il soccombente deve censurarle tutte, poiché l’omessa impugnazione di una sola rende definitiva la motivazione non attaccata.
Analoga sorte seguono il secondo e il terzo motivo. Il secondo è inammissibile perché evoca il regime di indennizzo diretto non menzionato in sentenza, ed è infondato perché pretende di ricondurre il diritto di accesso a un obbligo di trasmissione documentale derivante da un presunto accollo ex lege in capo alla compagnia: la Corte ricorda che lo strumento in cui si realizza la cooperazione tra compagnie è il mandato, non un accollo. Il terzo motivo è inammissibile per la tecnica redazionale farraginosa e perché trascura nuovamente la ratio decidendi fondata sul limite del secondo comma dell’art. 146 cod. ass. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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