Rifiuto di giurisdizione e cattivo esercizio (Cass. civ. Sez. Un. n. 6532 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia del rifiuto della giurisdizione da parte del giudice amministrativo è deducibile davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., soltanto quando quel giudice abbia affermato l’estraneità delle questioni sottoposte alle proprie attribuzioni, così da rendere la domanda non conoscibile. Resta invece estranea ai motivi attinenti alla giurisdizione la censura che si traduca nella doglianza del cattivo esercizio della giurisdizione, non risolvendosi in un diniego di essa. Il controllo delle Sezioni Unite non si estende quindi alla valutazione di merito compiuta dal giudice amministrativo, quale che sia la gravità dell’errore denunciato.
Il Fatto
Una società ha agito in sede amministrativa per ottenere l’ottemperanza di una precedente sentenza del giudice amministrativo di primo grado, che avrebbe imposto alla Regione la fissazione dei tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e la loro ripartizione tra i beneficiari. Il TAR ha respinto la domanda, escludendo la configurabilità dei presupposti dell’ottemperanza.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, qualificando la sentenza invocata come pronuncia di mero rito, di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, e dunque priva di un accertamento sostanziale idoneo a spiegare un effetto conformativo. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e processuali e la consumazione, ai propri danni, di una fattispecie di denegata giustizia.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno anzitutto richiamato il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui la denuncia del rifiuto della giurisdizione, da parte del giudice amministrativo, è riconducibile all’ambito dei motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., nei soli casi in cui quel rifiuto sia stato determinato dall’erronea affermazione dell’estraneità, alle proprie attribuzioni, delle questioni allo stesso sottoposte. In tale ipotesi la domanda non può essere conosciuta dal giudice amministrativo e si configura il vizio deducibile davanti alle Sezioni Unite.
Resta invece estranea a tale ambito l’invocazione del sindacato sull’errore che, non risolvendosi nel rifiuto di esercitare la giurisdizione, si traduca nella denuncia del cattivo esercizio di essa. Il Collegio ha richiamato, in proposito, il proprio consolidato orientamento, ribadito dalle Sezioni Unite n. 13976 del 2017 e dalle Sezioni Unite n. 17048 del 2024.
Nel caso concreto, il giudice amministrativo non ha affermato di non poter conoscere la domanda, ma ha valutato nel merito il contenuto della sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza, facendo leva sulle proprie attribuzioni. Ha ritenuto che quella pronuncia, in mancanza di una decisione sull’annullamento della deliberazione impugnata, fosse priva di alcun accertamento sostanziale e non potesse conformare l’agire amministrativo.
Le censure della ricorrente, pertanto, nella misura in cui criticano la valutazione di merito circa l’idoneità della sentenza a fondare il giudizio di ottemperanza, non possono essere conosciute dalle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione. Esse costituiscono mera denuncia del cattivo esercizio della funzione, a prescindere dalla gravità o dalle caratteristiche dell’errore lamentato.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti e al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ., oltre che al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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