Compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza tributario e soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. V n. 33980 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese giudiziali, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitamente motivate e riferirsi a circostanze specifiche della controversia decisa. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, pena un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il pagamento del dovuto non esonera il giudice dal valutare la fondatezza delle prospettazioni iniziali secondo il principio della soccombenza virtuale. Un ritardo superiore a sei mesi nell’esecuzione del pagamento, decorrente dalla scadenza del termine di legge, non integra una giustificazione conforme ai canoni di logica e ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore della parte assistita in una controversia tributaria, aveva ottenuto una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che condannava l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali, quantificate in € 1.500,00 con accessori. La pronuncia era passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine breve. Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 69, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, il difensore aveva promosso giudizio di ottemperanza.
Nelle more, l’Amministrazione finanziaria aveva corrisposto la somma dovuta. Il giudice dell’ottemperanza, con sentenza n. 515/12/2021, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato tra le parti le spese giudiziali. Avverso tale capo il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, che denuncia la violazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 69, comma 4, del medesimo decreto, per avere il giudice dell’ottemperanza disposto la compensazione sulla base di ragioni illogiche ed erronee, senza applicare il principio della soccombenza virtuale.
La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della compensazione devono essere esplicitate e riguardare aspetti concreti della controversia, quali la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio della soccombenza. Tali ragioni non possono essere generiche, illogiche o erronee.
Il Collegio precisa che la compensazione può essere disposta, oltre che per soccombenza reciproca, soltanto in caso di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza o di sopravvenienze di pari gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipiche previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Nel caso concreto, la giustificazione addotta dal giudice dell’ottemperanza non è ispirata ai canoni di logica e ragionevolezza, nell’ottica del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria di cui all’art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Rileva il considerevole lasso di tempo tra la scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza ottemperanda e il pagamento della somma, avvenuto oltre sei mesi dopo. La tesi della controricorrente, secondo cui l’Agenzia sarebbe impegnata in una moltitudine di attività tali da giustificare un ragionevole lasso temporale, non regge: un ritardo superiore a sei mesi oltrepassa la soglia di un’accettabile tolleranza.
Il ricorso è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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