Nullità della notifica e ipoteca esattoriale non richiedono intimazione (Cass. civ. Sez. V n. 32379 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a mille euro, previsto dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, opera ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che rilevi la mancata adozione del provvedimento di sgravio. La relazione tra il consegnatario dell’atto e il destinatario della notifica, attestata dall’agente postale, è assistita dall’efficacia probatoria dell’art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che il giudice non può prescindere dall’esame degli avvisi di ricevimento. L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma procedura alternativa alla stessa, sicché può essere effettuata anche senza la previa notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973.

Il Fatto

L’agente della riscossione ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto l’impugnazione di una comunicazione di iscrizione di ipoteca operata in relazione a presupposte cartelle di pagamento. La società contribuente, in liquidazione, resiste con controricorso.

La questione approda in Cassazione perché il giudice del gravame ha fondato il proprio decisum su due passaggi: la nullità della notifica delle cartelle, per essere state le stesse notificate a un solo soggetto e non a entrambi i destinatari, e l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto presupponeva un avviso di intimazione annullato.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte rileva che la stessa ricorrente ha dato atto del discarico di tre cartelle, in applicazione dell’art. 4 d.l. n. 119/2018. La disposizione, che si applica anche ai tributi locali, va interpretata nel senso che l’annullamento dei debiti fino a mille euro opera automaticamente al ricorrere dei presupposti e, per i debiti litigiosi, comporta l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Non rileva la mancata adozione del provvedimento di sgravio, atto meramente dichiarativo e dovuto.

Sul primo e secondo motivo, la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità e li ritiene fondati. Il giudice del gravame ha pronunciato prescindendo dall’esame degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. L’attestazione dell’agente postale sull’avvenuta notificazione e sulla relazione tra consegnatario e destinatario è assistita dall’efficacia probatoria dell’art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che la verifica della difformità del luogo di consegna rispetto a quello indicato negli avvisi non può essere pretermessa.

La Corte richiama poi il principio per cui l’ente impositore non è obbligato, a pena di nullità, a notificare gli atti sia al fallito sia alla curatela. Tuttavia, la scelta condiziona la futura opponibilità degli atti nell’ambito della procedura o nei confronti del fallito tornato in bonis: la cartella notificata solo al curatore non è opponibile al fallito, che può far valere la nullità dell’atto successivo o contestare l’atto prodromico.

Sul terzo motivo, la Corte accoglie la censura sulla iscrizione ipotecaria. Il giudice del gravame aveva escluso la legittimità dell’iscrizione perché l’avviso di intimazione era stato annullato. Ma l’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 configura l’iscrizione ipotecaria quale procedura alternativa all’esecuzione forzata, non atto dell’espropriazione. Essa può essere effettuata anche senza la notifica dell’intimazione ex art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, prescritta solo quando l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Il quarto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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