Compensazione spese tributarie richiede motivazione specifica non generica (Cass. civ. Sez. 5 n. 24656 del 15.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Il giudice non può limitarsi a un richiamo generico a “giusti motivi”, ma deve esplicitare le specifiche circostanze della controversia, come la condotta processuale della parte o fattori esterni non controllabili, che rendano l’applicazione del criterio di soccombenza contraria al principio di proporzionalità. La compensazione, inoltre, può essere disposta solo in caso di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze di pari gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipizzate dall’art. 92 cod. proc. civ. La sua omissione determina la nullità della sentenza per violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in dipendenza di un avviso di liquidazione per omesso versamento dell’imposta di registro. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, accogliendo l’appello, aveva annullato la cartella, disponendo tuttavia la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, censurando il capo relativo alle spese per totale carenza di motivazione del provvedimento di compensazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha anzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento: l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo novellato dal d.lgs. n. 156/2015, consente la compensazione delle spese nel processo tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
La Corte ha precisato che, secondo la giurisprudenza costante, le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare specifiche circostanze della controversia, come la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni non controllabili, e non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in legittimità.
Il Collegio ha inoltre richiamato il principio, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 e recepito dall’art. 92 cod. proc. civ., secondo cui la compensazione può essere disposta solo in caso di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di sopravvenienze di analoga gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipizzate dal codice di rito.
Nel caso concreto, la corte di merito aveva disposto la compensazione limitandosi alla vaga indicazione di «giusti motivi», senza esplicitare alcuna giustificazione. Tale motivazione è stata ritenuta dalla Cassazione del tutto insufficiente, non essendo possibile individuare le ragioni che avevano indotto il giudice a derogare al principio di soccombenza.
Alla stregua di tali argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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