Imposta di registro su atto enunciato tassabile anche senza uso (Cass. civ. Sez. V n. 2548 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, deve escludersi che il mero richiamo dell’atto non registrato in atto registrato possa configurare un’ipotesi d’uso. La sola enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso è tuttavia assoggettata all’imposta di registro a prescindere dall’uso dei medesimi ai sensi del citato art. 6. L’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, imponendo le disposizioni enunciate contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, include anche gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, con la conseguenza che l’atto enunciato resta soggetto all’imposta in misura fissa sulla base della sola enunciazione. L’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione su atti giudiziari è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché tali riferimenti lo rendano agevolmente individuabile.
Il Fatto
La ricorrente, una società, agisce per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno. Oggetto del contendere è un avviso di liquidazione di imposta di registro riferito a un decreto ingiuntivo del 2015, emesso nei confronti di terzi per un credito vantato dalla stessa società, nel quale sarebbe stato enunciato un negozio giuridico soggetto a IVA.
La società aveva impugnato l’atto impositivo lamentandone il difetto di motivazione e la pretesa erronea applicazione dell’imposta. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’error in procedendo per omessa pronuncia sulla censura di nullità dell’avviso di liquidazione. La Corte lo disattende: i giudici di appello hanno espressamente respinto la doglianza, rilevando che l’atto recava in sé tutti gli elementi, anche normativi, che lo rendevano sufficientemente motivato e intelligibile.
Anche il secondo motivo è privo di pregio. In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, realizzando un bilanciamento tra economia dell’azione amministrativa e pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, come affermato da Cass. n. 11283 del 07.04.2022 e Cass. n. 30084 del 26.10.2021. Nella specie l’avviso recava precisa indicazione degli estremi dell’atto tassato e dei criteri tariffari applicati.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Il motivo risulta formulato in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché la ricorrente richiama l’atto impositivo e le allegazioni difensive dell’Ufficio senza debitamente riprodurli né fornire le puntuali indicazioni necessarie ai fini della loro individuazione. La questione, inoltre, non risulta esaminata dai giudici territoriali ed è proposta solo in sede di legittimità come questione nuova.
Nel merito la Corte ricostruisce la disciplina dell’enunciazione. L’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 impone l’imposta anche sulle disposizioni enunciate in atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere fra le stesse parti. Il mero richiamo dell’atto non registrato in atto registrato non configura un’ipotesi d’uso, ma la specificazione finale della norma, che prevede la pena pecuniaria solo per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dimostra che essa include anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso. Diversamente la precisazione sarebbe stata superflua.
L’orientamento trova conferma in Cass. n. 18454 del 21.09.2016, Cass. n. 22243 del 30.10.2015 e Cass. n. 32910 dell’8.11.2011: la sola enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione è condizione sufficiente a legittimare la soggezione all’imposta. Essendo l’imposta di registro un’imposta d’atto, la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d’opera professionale non esclude la tassazione in misura fissa di quest’ultimo, correttamente applicata sia all’atto enunciante che a quello enunciato.
Nota della Redazione
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