Compensazione delle spese per sopravvenuto contrasto giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. III n. 6646 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione delle spese processuali, il giudice può disporla, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, quando la questione controversa presenti caratteri di assoluta novità o sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure in presenza di sopravvenienze che integrino una situazione di obiettiva incertezza di gravità ed eccezionalità pari o superiore a quella delle ipotesi tipiche previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La deroga al principio di soccombenza non richiede che il principio applicato per la soluzione della lite sia assolutamente nuovo, essendo sufficiente che esso abbia trovato ingresso nella giurisprudenza di legittimità solo in epoca recente, senza ancora una conferma da parte delle Sezioni Unite. Il sindacato di legittimità sulla valutazione del giudice di merito resta limitato ai profili di illogicità o erroneità manifesta.

Il Fatto

Un passeggero aveva convenuto in giudizio davanti al giudice di pace una compagnia aerea, chiedendo il risarcimento del danno per il ritardo di molte ore di un volo da Bangkok a Mosca, che gli aveva fatto perdere la coincidenza per Venezia, con arrivo a destinazione tredici ore dopo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, applicando in via analogica il regolamento CE n. 261/2004 ai trasporti internazionali extracomunitari.

La società propose appello. Nelle more del giudizio di secondo grado intervenne la sentenza Cass., sez. III, n. 9474 del 2021, che escluse l’applicabilità analogica della disciplina comunitaria ai voli internazionali in assenza di prova del danno effettivo. Il Tribunale accolse l’appello, riformò la sentenza di primo grado e compensò le spese di entrambi i gradi, ravvisando una novità giurisprudenziale. La società ricorse per cassazione, censurando la compensazione e il difetto di motivazione sul punto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due motivi, esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica: la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla liquidazione delle spese. La Corte li dichiara entrambi infondati.

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 92 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 e integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione, oltre che per soccombenza reciproca, in caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, o in presenza di sopravvenienze e incertezza di gravità ed eccezionalità comparabile alle ipotesi tipiche.

La Corte verifica che il giudice di merito abbia dato conto, con motivazione congrua e percorso logico individuabile, del contrasto giurisprudenziale esistente nella materia. Il Tribunale aveva rilevato che, al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado e dell’appello, non vi era giurisprudenza consolidata: numerosi giudici di pace applicavano analogicamente il regolamento, mentre altre pronunce di merito ne escludevano l’estensione. Solo con la sentenza n. 9474 del 2021 la questione aveva trovato soluzione definitiva in sede di legittimità.

La Corte richiama il principio secondo cui non è necessaria l’assoluta novità del principio, essendo sufficiente che esso sia approdato in Cassazione solo negli ultimi anni senza conferma delle Sezioni Unite (Cass. civ. n. 41742/2021). Ribadisce inoltre che le valutazioni del giudice di merito sulla sussistenza delle ragioni di compensazione non sono sindacabili in sede di legittimità se non per illogicità o erroneità manifesta (Cass. n. 21400/2021), profili che nella specie non ricorrono.

Il ricorso è pertanto rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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