Procura del rappresentante di società e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 13730 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di proposizione del ricorso a mezzo di procuratore, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., la produzione del documento che contiene la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali al procuratore. In mancanza, il ricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio. La regola non opera quando colui che agisce è il legale rappresentante dell’ente, o un soggetto il cui potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, atti soggetti a specifiche forme di pubblicità. Non basta che il sedicente rappresentante indichi gli estremi di una procura notarile se l’atto non è prodotto, perché resta impossibile verificare il suo potere rappresentativo. La procura generale alle liti non è valida per il giudizio di legittimità, che richiede procura speciale.
Il Fatto
Una banca aveva pignorato alcuni immobili in danno di più soggetti. I beni risultavano già di proprietà comune indivisa di due debitori esecutati, uno dei quali deceduto prima del pignoramento. Essendo deceduta anche un’altra esecutata e non risultando trascritti gli atti di accettazione dell’eredità in favore dei debitori, il giudice dell’esecuzione, dopo aver assegnato un termine per integrare la documentazione ipotecaria, dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione.
La creditrice procedente proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., rigettata dal Tribunale. La società subentrata nella posizione della banca originaria ricorreva allora per cassazione con due motivi. Gli intimati non svolgevano attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta come pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, in caso di ricorso proposto a mezzo di procuratore ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri.
Il principio distingue due situazioni. Se agisce il legale rappresentante dell’ente, o un soggetto il cui potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, si applicano specifiche forme di pubblicità. Se invece si agisce in forza di procura notarile, la sola indicazione degli estremi non supplisce alla mancata produzione dell’atto. Il vizio è sempre rilevabile d’ufficio.
Nel caso concreto, la ricorrente risultava costituita in persona di un soggetto che aveva sottoscritto la procura speciale per il giudizio di legittimità. Non era però precisato se si trattasse del legale rappresentante dell’ente per previsione dell’atto costitutivo o dello Statuto, ovvero di soggetto il cui potere derivi direttamente da tali atti. Il soggetto era indicato solo come autorizzato alla sottoscrizione in forza di una delibera del Consiglio di Amministrazione, delibera non prodotta e non soggetta a specifiche forme di pubblicità. Ciò impedisce la necessaria verifica dei relativi poteri.
La Corte osserva inoltre che non potrebbe ritenersi valida, per la fase di legittimità, la procura generale alle liti in favore dei medesimi difensori, pur prodotta in atti, richiamando sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 10266 del 2018. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione, compresa quella relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio. Nulla si dispone sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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