Doveri degli eredi sui beni ereditari: necessaria istruttoria cautelare (TAR Sardegna n. 143 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un provvedimento amministrativo che impone doveri giuridici relativi a beni immobili, il Tribunale amministrativo, ove sussistano profili di incertezza in ordine alla effettiva titolarità della situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti, può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., acquisendo memorie e documenti volti a chiarire se gli istanti abbiano accettato l’eredità nella quale sono compresi i beni oggetto del provvedimento impugnato. La decisione sulla domanda cautelare viene conseguentemente rinviata a nuova camera di consiglio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ordinanza sindacale emanata dal Comune di Buddusò, con la quale venivano imposti ai ricorrenti determinati doveri giuridici relativi a beni immobili. Gli interessati hanno impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Sardegna, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Comune non si è costituito in giudizio.
I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’ordinanza, ma il Tribunale — nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare — ha rilevato la necessità di acquisire elementi ulteriori prima di pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, ha ritenuto che la decisione sulla domanda cautelare richieda l’acquisizione di notizie integrative in ordine ai doveri giuridici degli stessi ricorrenti rispetto ai beni immobili oggetto dell’ordinanza impugnata.
Il Collegio ha, in particolare, ravvisato la necessità di chiarire la posizione giuridica degli istanti rispetto all’asse ereditario in cui sono compresi gli immobili colpiti dal provvedimento. Il punto decisivo è verificare se i ricorrenti abbiano o meno accettato l’eredità e siano, quindi, effettivamente gravati dai doveri imposti dall’amministrazione.
In applicazione dell’art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale ha disposto un’istruttoria, ordinando a entrambe le parti il deposito, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, di memorie esplicative e di ogni documento utile a chiarire la posizione degli eredi rispetto all’asse ereditario.
Conseguentemente, la decisione sulla domanda incidentale di sospensione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo delle persone interessate, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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