Cessazione della materia del contendere per accredito della carta docente (TAR Lombardia n. 3388 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione, dopo la notifica della sentenza e la richiesta di adempimento, provveda ad accreditare le somme dovute, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere. L’esecuzione del giudicato del giudice ordinario in materia di carta docente configura una questione seriale che non richiede, nei singoli procedimenti, l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. In tale contesto, le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta docentead un importo complessivo di 1.000,00 euro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero con richiesta di adempimento. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., deducendo l’inadempimento al giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, richiesto per la proposizione del rimedio ottemperante.
Nel merito, il Collegio ha dato atto della cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto accredito delle somme dovute sulla carta della docente, come allegato dalla ricorrente con memoria depositata in giudizio il 22 giugno 2026. L’esecuzione spontanea del giudicato ha determinato il venire meno dell’interesse alla decisione della controversia.
Quanto alle spese di giudizio, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata nel dispositivo. La liquidazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di causa seriale avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza in materia di carta docente, che non implica, nei singoli procedimenti, l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Il Collegio ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331, sulla cessazione della materia del contendere, e Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, in ordine all’entità delle somme da liquidare.
Il TAR ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata quindi eseguita dall’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.