Compensazione delle spese tributarie e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 19972 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, il sindacato della Corte di cassazione sulla compensazione per gravi ed eccezionali ragioni resta circoscritto alla verifica della violazione di legge e dell’apparenza della motivazione. Il giudice di legittimità può censurare la decisione quando il giudice di merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o comunque non puntuale, ma non può spingersi fino a misurare nel merito la gravità e l’eccezionalità delle ragioni addotte, salvo che all’affermazione non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Una motivazione ancorata al fatto che il debito non è stato contestato e che la soccombenza non è ascrivibile all’ente impositore, ma al diverso soggetto non evocato in giudizio, non è né illogica né irrazionale. Ne consegue la legittimità della conferma della compensazione.
Il Fatto
Il contribuente si è opposto a ruoli esattoriali e cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria, dopo aver esperito senza esito il tentativo di mediazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso, riconoscendo l’impugnabilità della cartella conosciuta solo tramite un estratto di ruolo e dichiarando la carenza del diritto a procedere esecutivamente, ma ha disposto la compensazione delle spese in ragione della mancata contestazione del debito.
Il contribuente ha proposto appello limitatamente al capo sulle spese. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha rigettato l’impugnazione, ritenendo ragionevole la compensazione e negando la responsabilità della Regione Lazio, ente impositore, non essendo stato evocato in giudizio l’agente della riscossione. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una precisazione preliminare sull’ammissibilità dell’originaria impugnazione. Il giudice di primo grado si era espresso sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e tale statuizione integra un giudicato interno, che preclude il riesame di quel tema. La questione sull’ammissibilità non può quindi essere riproposta.
Nel merito, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015. Sostiene che, a fronte dell’integrale accoglimento del ricorso, la compensazione era ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, e che l’argomentazione del giudice di appello eluderebbe il principio di soccombenza.
La Corte ricostruisce il perimetro del proprio sindacato. Richiamando la disciplina della compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, rileva che si tratta di una nozione elastica, comprensiva dell’obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il giudice di legittimità può censurare l’enunciazione astratta o non puntuale, ma non può misurare nel merito gravità ed eccezionalità, fuori dai casi in cui l’affermazione non trovi riscontro nelle evidenze di causa o nella giurisprudenza consolidata. Sul punto richiama Cass. 16/05/2022, n. 15495.
Applicando tale criterio, la motivazione del giudice del gravame supera il vaglio. Essa si fonda su due dati: la mancata contestazione del debito tributario e l’impossibilità di ascrivere la soccombenza alla Regione Lazio, ente impositore, poiché il comportamento contestato era quello dell’agente della riscossione, non evocato in giudizio. Tale motivazione è giudicata né illogica né irrazionale.
La Corte aggiunge un ulteriore argomento, richiamando Cass. 3812/2023: lo ius superveniens costituisce valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione diretta di un estratto di ruolo, che, in virtù dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sarebbe stata dichiarata inammissibile, statuizione preclusa dal giudicato formatosi sul merito. Il ricorso è quindi rigettato. Nulla è disposto sulle spese di legittimità per la mancata difesa di controparte, con l’attestazione dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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