Mutuo dissenso e imposta di registro: la risposta dell’ufficio non è interpello (Cass. civ. Sez. V n. 19971 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la risposta con cui l’ufficio provinciale si limita a illustrare la prassi amministrativa locale non integra la fattispecie della risposta ad interpello disciplinata dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Essa non è idonea a ingenerare un affidamento meritevole di tutela e non può essere invocata dal notaio rogante per giustificare l’autoliquidazione con imposta fissa. La risoluzione del contratto per mutuo dissenso, ove non fondata su clausola o condizione risolutiva espressa, resta soggetta a tassazione proporzionale a norma dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che rilevi la prassi dell’ufficio in contrasto con la legge. Il giudice di merito che annulli l’intero avviso di liquidazione sul presupposto della sovrapponibilità tra la risposta e il caso concreto incorre in falsa applicazione della norma tributaria.

Il Fatto

Un notaio aveva redatto, a suo ministero, un rogito di mutuo dissenso di una compravendita immobiliare, registrandolo in autoliquidazione con l’imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia delle Entrate notificava quindi un avviso di liquidazione per la maggiore imposta, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il contribuente impugnava l’atto, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva invece l’appello, ritenendo che il notaio avesse presentato interpello per un caso analogo e che l’amministrazione avesse risposto in senso favorevole, così da radicare un legittimo affidamento sulla tassazione in misura fissa. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale attiene alla natura della comunicazione resa dall’ufficio provinciale e alla sua idoneità a fondare l’affidamento del contribuente. La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 28 del d.P.R. n. 131/1986.

Il motivo è fondato. La qualificazione della nota trasmessa dall’ufficio come vera “risposta ad interpello” è erronea. Si tratta, piuttosto, di una mera informazione su una prassi amministrativa dell’ufficio locale, per di più riferita a un precedente rogito dello stesso notaio. Tale prassi, osserva la Corte, non può porsi in contrasto con le prescrizioni legislative.

Il giudice di legittimità richiama l’art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa solo se dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso o stipulata entro il secondo giorno non festivo successivo. Nel caso concreto difetta tale presupposto, con la conseguenza che la risoluzione per mutuo dissenso ricade nella regola residuale del comma 2, che impone la tassazione proporzionale.

La Corte precisa che il nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso giustifica il prelievo proporzionale e non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva. Non è richiamabile l’art. 8 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, che riguarda la diversa ipotesi della risoluzione giudiziale, fondata su un vizio di funzionamento del rapporto e non sulla concorde volontà delle parti. Il percorso è sostenuto da un consolidato indirizzo di legittimità, richiamato dalla Corte.

La Corte aggiunge che, anche a voler qualificare la comunicazione come rituale interpello, la fattispecie esulerebbe comunque dalla casistica tipizzata dall’art. 11, comma 1, che presuppone condizioni di obiettiva incertezza interpretativa o dubbi di qualificazione. La norma tributaria applicabile ha invece tenore letterale insuscettibile di diversa interpretazione sul trattamento del mutuo dissenso. Il secondo motivo resta assorbito. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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