Accoglimento della domanda di rinvio per sanzioni più favorevoli e inammissibilità delle censure preclusive (Cass. civ. Sez. 5 n. 17805 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di difetto di delega del sottoscrittore dell’avviso di accertamento è inammissibile se proposta per la prima volta in appello, non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice. L’obbligo di motivazione rafforzata dell’atto impositivo avverso le osservazioni del contribuente non è generalizzato, ma sussiste solo nei casi espressamente previsti. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è configurabile quando il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito. Va accolto il motivo che invoca l’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 158/2015, disponendosi il rinvio al giudice del merito per la relativa rideterminazione.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici, impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava sia l’appello principale della società sia l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.
La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, lamentando, tra l’altro, la nullità dell’avviso per difetto di delega del sottoscrittore, l’omessa motivazione sulle deduzioni del contribuente e l’illegittimità delle sanzioni. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di delega di sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Ha ribadito il principio per cui l’atto impositivo è nullo se privo della sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, precisando che non è richiesta la qualifica dirigenziale del delegato. Ha tuttavia rilevato che l’eccezione, non essendo rilevabile d’ufficio, doveva essere proposta dalla parte nel giudizio di merito; essendo stata sollevata solo in appello, la censura è inammissibile.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso la sussistenza di un obbligo generalizzato di motivazione rafforzata dell’avviso di accertamento sulle osservazioni del contribuente, essendo tale obbligo previsto solo in specifiche ipotesi. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva riportato il contenuto dell’atto impugnato e della memoria depositata, impedendo la verifica della fondatezza della doglianza.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente mirava a contrapporre una diversa interpretazione di fatti storici già esaminati dal giudice di merito, configurandosi un’ipotesi di doppia conforme che preclude il vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ha invece accolto il quinto motivo, relativo all’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dall’art. 15 del d.lgs. n. 158/2015. Ha escluso, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, l’illegittimità costituzionale e la contrarietà alla CEDU della norma transitoria che preclude l’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli introdotte dal d.lgs. n. 87/2024. Ha pertanto disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per la rideterminazione delle sanzioni in applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole.
Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate è stato assorbito dal rigetto del terzo motivo di ricorso principale.
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Nota della Redazione
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