Raddoppio dei termini e pregiudizialità tributaria nella società a ristretta base (Cass. civ. Sez. 5 n. 7180 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, ratione temporis applicabili, opera in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale regime non è inciso, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, dalle modifiche della legge n. 208/2015. In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, il rapporto tra il giudizio relativo alla società e quello relativo al socio è di pregiudizialità tecnica, non necessaria, con la conseguenza che la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria e l’eventuale sospensione facoltativa trova fondamento nell’art. 337, secondo comma, c.p.c. Il giudicato esterno favorevole al socio richiede la prova del passaggio in giudicato della decisione, certificato secondo l’art. 124 disp. att. c.p.c., salva l’ammissione della controparte o l’accertamento da parte di altre pronunce.
Il Fatto
Ad alcuni contribuenti, già soci di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale cancellata dal registro delle imprese, erano notificati quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con i quali era contestata la distribuzione di utili extracontabili. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi, ritenendo raddoppiati i termini di accertamento per la presenza di fattispecie penalmente rilevanti e la società estinta non privata di legittimazione passiva. La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile per carenza di autosufficienza e, comunque, infondato. In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità, il collegio ha richiamato il principio per cui, salvi i casi di sospensione imposta da specifica disposizione normativa, il rapporto tra giudizio relativo alla società e giudizio relativo al socio è di pregiudizialità tecnica. L’indipendenza dei procedimenti esclude l’obbligatorietà della sospensione ex art. 295 c.p.c., essendo ammessa solo quella facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., con risoluzione dell’eventuale conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c..
Quanto alla prova del giudicato esterno, la Corte ha precisato che, in mancanza di una previsione specifica, il passaggio in giudicato deve essere certificato secondo l’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La certificazione, tuttavia, perde rilievo quando la controparte abbia ammesso il giudicato o quando questo risulti da altre pronunce. Nel caso di specie, le sentenze prodotte dai ricorrenti non recavano alcuna certificazione e l’Agenzia non ne aveva riconosciuto la definitività.
Il secondo motivo è stato respinto nel merito: gli avvisi di accertamento non riguardano la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. quali successori della società, ma obbligazioni tributarie proprie dei soci, derivanti dalla distribuzione di utili extracontabili. L’eventuale annullamento per vizi formali dell’avviso notificato alla società non pregiudica l’accertamento nei confronti dei soci, dovendosi distinguere l’annullamento per motivi di merito, che estende i suoi effetti ai soci, da quello per motivi formali, che non fa stato nei loro confronti.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta continuità tra due società e alla conseguente incompetenza dell’ufficio, è stato dichiarato inammissibile, non essendo la questione inquadrabile nel vizio di omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e risultando irrilevante nel giudizio concernente la distribuzione di utili della società ai propri soci. Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile: nessuna omissione di pronuncia è configurabile e la questione del raddoppio dei termini è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza consolidata, secondo cui il raddoppio prescinde dall’esito del procedimento penale e non è inciso dalle modifiche della legge n. 208/2015 per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016.
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Nota della Redazione
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