Il rimborso parziale senza riserve vale diniego implicito per la parte non accolta (Cass. civ. Sez. 5 n. 6027 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria dispone un rimborso parziale di un’istanza di imposta, senza evidenziare riserve o indicazioni circa un’eventuale natura interlocutoria, ha valore di rigetto implicito per la parte non rimborsata. Tale provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. È conseguentemente improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile.
Il Fatto
Una società, cessionaria di un credito d’imposta Ires, presentava istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio, dopo aver richiesto documentazione integrativa e non avendo ricevuto riscontro, comunicava di aver dato il nulla osta per il pagamento parziale del rimborso, corrispondente alla sola parte dell’istanza per cui era stata prodotta idonea documentazione. A seguito dell’erogazione parziale, la società, ritenendo il provvedimento di natura meramente interlocutoria, sollecitava senza esito il pagamento della residua somma e proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso originaria per la parte non accolta.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza, qualificando il rimborso parziale come diniego implicito da impugnare nel termine di sessanta giorni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la pronuncia, e la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il provvedimento di rimborso parziale fosse inidoneo a valere come diniego implicito per la parte non rimborsata, avendo natura interlocutoria e non contenendo gli elementi minimi per essere qualificato come atto reiettivo. Ne deduceva l’applicabilità del comma 2 della norma richiamata, che prevede il termine dilatorio di novanta giorni per impugnare il rifiuto tacito.
La Corte di cassazione ha respinto l’assunto. Ha rilevato che, pacificamente, l’Amministrazione aveva richiesto una documentazione integrativa mai prodotta e che la comunicazione di rimborso parziale conteneva una motivazione compiuta e priva di riserve, precisando che il pagamento era disposto solo per l’importo “all’attualità spettante”. Tale contenuto, pertanto, non poteva essere interpretato come interlocutorio ma come definitivo rigetto della parte non accolta.
La S.C. ha quindi dato continuità all’orientamento di legittimità per cui, a fronte di un’istanza di rimborso, il provvedimento di accoglimento parziale, privo di riserve, ha valore di rigetto implicito per la parte non rimborsata. Ne consegue l’obbligo di impugnazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, e l’improponibilità di una seconda istanza volta a far valere il mancato accoglimento integrale della prima.
Sono state altresì ritenute prive di rilievo le censure relative all’assenza di motivazione e delle informazioni previste dall’art. 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, atteso che l’atto era impugnabile proprio anche sotto tali profili. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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