Utili extracontabili e giudicato interno sul socio di ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 32859 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, i maggiori utili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote. La presunzione è di matrice pretoria e ammette prova contraria, che il socio deve offrire dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. Il giudicato interno si forma su ogni questione non riproposta con impugnazione o appello incidentale: il socio che non impugni la sentenza di primo grado non può contestare in Cassazione né l’an della presunzione né la base di calcolo assunta dal giudice. Il motivo articolato su censure eterogenee è inammissibile. Le censure di merito sfuggono al sindacato di legittimità.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società a ristretta base partecipativa per l’anno d’imposta 2014, definita in adesione, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un socio, imputandogli utili extracontabili in proporzione alla quota di partecipazione. Il socio ha proposto ricorso che la C.T.P. di Napoli ha parzialmente accolto.

L’Ufficio ha poi appellato la decisione. Nelle more il socio ha definito gli importi iscritti a ruolo e non ha partecipato al giudizio d’appello, rimanendo contumace. La CGT di secondo grado della Campania ha accolto l’appello con compensazione delle spese. Il socio ha impugnato la sentenza per cassazione con quattro motivi, resistiti dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamenta la motivazione apparente per non avere il giudice d’appello considerato le perdite della società e per avere assunto a base della ripresa l’atto di accertamento con adesione. La Corte lo dichiara inammissibile: la sentenza impugnata è sufficientemente motivata sul consolidato principio per cui, nelle società a ristretta base, i maggiori utili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento (cfr. Sez. V n. 27778 del 22.11.2017).

Il ricorrente contesta la considerazione delle perdite; ma tale censura investe il merito della valutazione del giudice d’appello e, contenendo doglianze eterogenee rispetto al difetto di motivazione, esorbita dai limiti di ammissibilità (cfr. Sez. I n. 39169 del 09.12.2021).

Quanto all’adozione dell’atto di accertamento con adesione come base per determinare gli utili imputati al socio, la C.T.P. di Napoli aveva già assunto tale presupposto. Il socio non ha proposto appello incidentale: l’affermazione implicita della sentenza di primo grado è dunque coperta dal giudicato interno. La questione se il maggiore imponibile determinato in appello derivi da un’erronea interpretazione dell’atto di adesione è poi questione di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 6, comma 4, legge n. 212 del 2000, sostenendo che la documentazione richiesta al socio fosse già in possesso dell’Ufficio. Il motivo è inammissibile perché nuovo e comunque infondato: la Corte distingue il piano della richiesta documentale dal piano dell’onere della prova, che grava sul socio. Questi presuppone, senza dimostrarlo, che l’amministrazione fosse in possesso di documenti idonei a provare la non distribuzione.

Il terzo motivo contesta il fondamento della presunzione giurisprudenziale di distribuzione. Anche qui opera il giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado si fondava sulla medesima presunzione e il socio non ha impugnato. Il quarto motivo, sul favor rei, è inammissibile: generico, smentito dal richiamo alla lex mitior già applicata dall’Ufficio e nuovo rispetto al ricorso introduttivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *