Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata delle liti pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 4963 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, legge n. 197 del 2022, determina l’estinzione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione quando il contribuente depositi la copia della domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Ai sensi del comma 198 della disposizione citata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione così resa esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale della DRE Lombardia riferita agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, la società contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008 per IRES e ritenute sui redditi da capitale, con rideterminazione dell’IRES, contestazione del mancato versamento di ritenute e irrogazione di sanzioni e interessi. La società impugnava l’atto impositivo davanti alla CTP di Milano, contestando la violazione dell’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, dell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 1, comma 2 ter, d.lgs. n. 471 del 1997, nonché la mancata applicazione della ritenuta convenzionale del 10% in luogo di quella interna del 15% sui redditi corrisposti alla consociata irlandese.

La CTP rigettava l’impugnazione quanto alla debenza delle ritenute e delle sanzioni; la CTR lombarda confermava il gravame. La società ricorreva quindi in cassazione con cinque motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. All’udienza dell’11 gennaio 2022 la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura amichevole prevista dal diritto convenzionale.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte rileva che in atti è presente l’istanza ex legge n. 197 del 2022, depositata il 4 ottobre 2023 e reiterata con memoria del 4 gennaio 2024, corredata della documentazione attestante il pagamento delle somme dovute in forza della procedura di definizione agevolata.

Dalla documentazione si evince che la società contribuente ha definito sia quanto dovuto a titolo di sanzioni irrogate per dichiarazione infedele, avendo già provveduto alla definizione agevolata dei relativi carichi ai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss., legge n. 197 del 2022, sia quanto dovuto a titolo di omesso versamento di ritenute.

Il comma 198 della citata disposizione prevede che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo — ovvero della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata — il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

La Corte dispone pertanto l’estinzione del giudizio. La declaratoria di estinzione così resa esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, come affermato da Cass. n. 19560 del 2015 e Cass. n. 25485 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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