Responsabilità dell’avvocato e sindacato sul giudizio prognostico di probabile esito dell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 23879 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negligente svolgimento dell’attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale ha ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente e attiene quindi al merito di quel giudizio. Come tale non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, così da rendere la questione di puro diritto e deducibile in Cassazione l’errore di sussunzione. Ne consegue che le censure che mirano a contestare l’apprezzamento di fatto sulla probabilità di accoglimento dell’appello, o l’attendibilità dei testimoni, sono inammissibili, non cogliendo la ratio decidendi.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo un asserito incidente stradale occorso in un contesto di reciproche aggressioni tra più soggetti, aveva conferito incarico a un difensore per ottenere il risarcimento dei danni, dapprima in sede penale e poi in sede civile. Il procedimento penale si era concluso con la derubricazione del reato in lesioni colpose e la declaratoria di estinzione per remissione di querela. La causa civile, trasferita per competenza territoriale, si era invece chiusa con la declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento.

Il cliente ha quindi agito nei confronti del difensore, ritenendolo responsabile della perdita del risarcimento: da un lato per non aver interrotto la prescrizione in tempo, dall’altro per avergli rappresentato la causa come vinta e imminente il pagamento. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo non provato che l’incarico fosse antecedente alla citazione e non dimostrato che l’appello avrebbe ribaltato la decisione. La Corte d’appello ha confermato la valutazione prognostica sfavorevole. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte individua il principio di diritto nella pronuncia richiamata Cass. n. 28903 del 2024: la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole, attiene al merito del giudizio e non è sindacabile in cassazione. La decisione di appello è censurabile solo se quel giudizio prognostico sia frutto di un errore di sussunzione, perché il giudice ha riferito i fatti a una fattispecie non pertinente.

Tutti i sei motivi, osserva la Corte, mirano in realtà a contestare l’apprezzamento di fatto sulla probabilità di accoglimento dell’appello e sono pertanto inammissibili. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., sostiene che la Corte d’appello avrebbe frainteso la decisione del GIP, ricavandone una sorta di legittima difesa scriminante. La Corte replica che il giudizio prognostico impone al giudice del merito di valutare la fondatezza della domanda in ogni suo aspetto, anche quello giuridico, e delle probabili eccezioni; né il ricorrente censura un errore di sussunzione, limitandosi a dire che la scriminante non era ricavabile dal provvedimento penale.

Quanto al secondo e al terzo motivo, prospettanti la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e degli artt. 55 cod. pen. e 2044 cod. civ., la Corte rileva che i giudici di merito hanno espresso un giudizio autonomo, non vincolato dalla decisione del GIP: hanno accertato in via autonoma le prove assunte nel giudizio penale ed escluso la responsabilità del convenuto.

Il quarto e il quinto motivo, ancora fondati sull’art. 132 cod. proc. civ., contestano la valutazione di inattendibilità del teste e un asserito difetto di motivazione. La Corte osserva che sotto l’apparente vizio di motivazione si cela una censura all’apprezzamento della prova, non sindacabile in legittimità; e che comunque il giudice ha tratto il proprio convincimento anche da altri elementi istruttori, difettando la decisività della censura.

Il sesto motivo, con cui si deducono gli artt. 40 e 41 cod. pen. e gli artt. 1223 e 2043 cod. civ., è una apodittica ripetizione delle censure precedenti. In conclusione, le doglianze non investono errori giuridici della decisione impugnata, ma l’accertamento discrezionale del giudice di merito sul nesso di causa tra la condotta inadempiente del difensore e il danno. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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