Compensi avvocato, competenza del foro del consumatore (Cass. civ. Sez. II n. 19057 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in cui l’avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza territoriale è individuata dal foro del consumatore, quale criterio inderogabile e prevalente su ogni altro. Esso prevale sia sul foro speciale previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia sul criterio dell’ufficio di merito che ha deciso per ultimo la causa, elaborato dalle Sezioni Unite n. 4247 del 2020 con riferimento a un cliente non qualificabile come consumatore. La qualifica soggettiva del convenuto va accertata in relazione alla natura dei rapporti da cui originano i crediti professionali.
Il Fatto
Un avvocato agiva, ai sensi dell’art. 702 cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, davanti al Tribunale di Salerno per ottenere la liquidazione dei compensi maturati assistendo un cliente in un giudizio di separazione, in procedimenti per reclamo davanti alla Corte di appello, in un’opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace e per attività stragiudiziale.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza, individuando quali giudici competenti la Corte di appello e il Giudice di Pace e assegnando il termine per la riassunzione. Riassunto il giudizio davanti alla Corte di appello, quest’ultima sollevava a sua volta regolamento di competenza d’ufficio, rimettendo il fascicolo alla Cassazione per l’individuazione dell’ufficio competente.
La Motivazione della Corte
La controversia ha a oggetto la liquidazione degli onorari dell’avvocato nei confronti del cliente, disciplinata dall’art. 28 legge n. 794 del 1942, come modificato dall’art. 34, comma 16, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2011. Il Tribunale di Salerno aveva aderito all’orientamento secondo cui, ove il professionista chieda la condanna del cliente per l’opera prestata in più gradi o fasi, la competenza spetta all’ufficio di merito che ha deciso per ultimo la causa.
La Corte ha anzitutto verificato la tempestività del regolamento, essendo la questione di competenza sollevata sin dalla prima udienza e concessa alle parti la sola facoltà di interloquire. Nel merito, ha rilevato che il convenuto rivestiva la qualifica soggettiva di consumatore, poiché le cause originanti i crediti professionali erano estranee ad attività d’impresa.
Da tale qualificazione deriva l’applicazione del foro del consumatore, criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, incluso il foro speciale dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, espressa da Sez. II n. 3241 del 2024, nonché da Sez. VI-2 n. 8406 del 2022 e Sez. VI-3 n. 5703 del 2014.
Ne consegue l’inapplicabilità del principio delle Sezioni Unite n. 4247 del 2020, che presuppone un cliente non qualificabile come consumatore. Nel caso esaminato, inoltre, la Corte di appello non è l’ultimo ufficio di merito, perché il reclamo ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ. ha carattere incidentale.
La controversia va quindi rimessa al Tribunale di Salerno, territorialmente competente ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs. n. 205 del 2006. Resta precluso il frazionamento della domanda in assenza di un concreto interesse alla trattazione in separati giudizi, in coerenza con l’esigenza di evitare la moltiplicazione di tutela processuale per la medesima vicenda, secondo il richiamo alla pronuncia della Corte cost. n. 281 del 2010.
Nota della Redazione
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