Datio in solutum del terzo e adempimento ex articolo 1180 (Cass. civ. Sez. II n. 3124 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di un immobile eseguito dai genitori a estinzione del debito del figlio verso i suoi creditori integra una datio in solutum da parte del terzo, che si affianca all’adempimento del terzo ex art. 1180 cod. civ. e realizza una vicenda solutoria complessa. Il negozio non determina una modifica dei soggetti del rapporto obbligatorio, poiché è concluso al solo fine di estinguere l’obbligazione, e presenta una causa solutoria esistente e meritevole di tutela. Chi allega la nullità del negozio per inesistenza del debito estinto deve fornirne la prova, non potendo limitarsi a contestare la qualificazione giuridica operata dal giudice del merito. Al riconoscimento di debito contenuto nell’atto pubblico si applica il principio dell’art. 1988 cod. civ., con conseguente inversione dell’onere probatorio in capo a chi ne afferma l’inesistenza.

Il Fatto

Con atto del 23.11.2009 i genitori trasferivano a due soggetti la proprietà di un appartamento, a estinzione del debito di Euro 350.000,00 che il figlio aveva assunto nei confronti degli acquirenti, suoi suoceri. Il rapporto obbligatorio trovava fondamento in una ricognizione di debito richiamata nella premessa del rogito.

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 825/2015, rigettava la domanda di nullità o annullamento del contratto. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2038 depositata il 18.10.2018, confermava il rigetto, qualificando l’operazione come vicenda solutoria complessa e negando i vizi del consenso dedotti. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi, resistito dalla sola controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1180, 1197, 1418 e 1325 cod. civ., sostenendo che la dazione in pagamento avesse modificato i soggetti del rapporto obbligatorio e che la ricognizione di debito, provenendo da soggetto diverso dal dante causa, non potesse valere da astrazione processuale della causa. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché la ricorrente, censurando la qualificazione giuridica del contratto, avrebbe dovuto illustrarne il contenuto concreto per dimostrare l’errore del giudice del merito.

Nel merito, la Corte ribadisce che il trasferimento dell’immobile eseguito dai genitori a favore dei creditori del figlio integra la datio in solutum da parte del terzo: il terzo, anziché eseguire la prestazione dovuta dal debitore secondo l’art. 1180 cod. civ., estingue l’obbligazione mediante una prestazione diversa, che il creditore accetta ai sensi dell’art. 1197 cod. civ. Il negozio è stato concluso per estinguere l’obbligazione e non modifica i soggetti del rapporto.

Quanto alla dedotta mancanza di causa, la Corte afferma che la ricorrente avrebbe dovuto allegare, con modalità ammissibili in sede di legittimità, l’acquisizione della prova dell’inesistenza del debito che le parti intendevano estinguere. A fronte del riconoscimento di debito contenuto nel rogito, non attinto da censura ammissibile, opera il principio dell’art. 1988 cod. civ., per cui incombeva alla ricorrente provare l’inesistenza del rapporto fondamentale.

Il secondo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. vigente ratione temporis: la sentenza d’appello ha confermato quella di primo grado e la ricorrente non ha indicato che le ragioni di fatto delle due decisioni fossero diverse (richiamate Cass. Sez. 3 n. 5947 del 2023, Cass. Sez. 6-2 n. 7724 del 2022, Cass. Sez. 1 n. 26774 del 2016).

Il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 1427, 1428 e 1439 cod. civ., è parimenti inammissibile: gli argomenti mirano a una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità, poiché il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma e non una diversa ricognizione della fattispecie concreta (richiamate Cass. Sez. 1 n. 3340 del 2019 e Cass. Sez. 1 n. 24155 del 2017). Il travisamento della prova non è esaminabile perché non veicolato da motivi ammissibili. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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