Compensi avvocato e minimi inderogabili nella liquidazione per fasi (Cass. civ. Sez. V n. 23066 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime introdotto dal d.m. n. 37/2018, che ha modificato l’art. 4, comma primo, del d.m. n. 55/2014, non è consentita la liquidazione di importi derivanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi. Il giudice deve esporre la liquidazione in modo da rendere verificabile il rispetto delle soglie tabellari per ciascuna fase del giudizio. La liquidazione complessiva dei compensi è illegittima quando non consente di controllare che nessuna singola fase sia stata liquidata al di sotto del minimo inderogabile. La previsione di un minimo inderogabile non contrasta con la disciplina euro-unitaria.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento recante varie cartelle esattoriali. Il giudice di primo grado dichiarava in parte la cessata materia del contendere, in relazione all’art. 4 del d.l. n. 119/2018, e in parte la prescrizione dei crediti, compensando le spese.

Proposto appello in punto di spese, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame e liquidava i compensi di primo grado in € 700,00 e quelli del grado d’appello nella medesima somma, in favore del difensore antistatario. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre l’Amministrazione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e delle tabelle dei parametri, oltre che dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992. Sostiene che il giudice di appello, operando una liquidazione complessiva, non avrebbe consentito di verificare la conformità della quantificazione ai valori tabellari e al principio di inderogabilità dei minimi riferito a ciascuna fase. Deduce, inoltre, la violazione dei parametri medi e minimi in ragione del valore della controversia.

La Corte ritiene il motivo fondato. Dai valori evincibili dal ricorso introduttivo emerge che il valore della controversia rientrava negli scaglioni richiamati e che le attività di studio, introduttiva, trattazione e decisione risultano eseguite secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata. Ne deriva che i giudici di primo grado hanno effettuato una liquidazione al di sotto dei minimi previsti dal decreto ministeriale, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 7, legge n. 247/2012.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la previsione dell’art. 4, comma primo, del d.m. n. 55/2014, come modificata dal d.m. n. 37/2018, è difforme, sul piano letterale, dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso sulla massima riduzione applicabile. Su tale base, la Corte aveva in precedenza ritenuto non vincolanti i parametri e ha qualificato la liquidazione come espressione di potere discrezionale del giudice, esente da motivazione analitica se contenuta entro i valori tabellari.

Tale approdo, osserva il Collegio, resta valido per le spese e i compensi regolati dal d.m. n. 55/2014, ma non può essere esteso ai compensi sottoposti al regime del d.m. n. 37/2018. Non è più consentita una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi. La scelta normativa è intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice e a garantire, con una flessibilità limitata dei valori tabellari, l’uniformità e prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro professionale. La previsione specifica, così, l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione, in coerenza con il criterio di trasparenza nella determinazione dei compensi.

La liquidazione delle spese di primo grado è quindi avvenuta in violazione di tali principi, ponendosi al di sotto del minimo inderogabile. Lo stesso vale per le spese del grado d’appello, anch’esse liquidate sotto i minimi, avendo come parametro la liquidazione media delle spese di primo grado oggetto della domanda. Il motivo è accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo; la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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