Opposizione a decreto ingiuntivo, nullità della riduzione del termine e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. I n. 23065 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di riduzione del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, adottato d’ufficio e privo di motivazione, è nullo; non è ammessa la motivazione per relationem quando la parte non abbia richiesto la riduzione. Venuto meno il provvedimento, si riespande il termine ordinario di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c., con la sospensione feriale applicabile ratione temporis. In tema di giudicato esterno, l’eccezione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità di questioni nuove; se invece il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito, l’eccezione è opponibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una ASL, deducendo di avere erogato nel triennio 2006-2008, in regime di accreditamento provvisorio, prestazioni di riabilitazione retribuite sulla base del previgente tariffario nonostante l’adeguamento approvato dalla Regione Campania; era quindi ancora dovuta la differenza.

La ASL ha proposto opposizione, accolta in primo grado. La società ha appellato, lamentando la tardività dell’opposizione e l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato formatosi su un precedente decreto ingiuntivo. La Corte d’appello ha respinto il gravame, ritenendo non tardiva l’opposizione e non fondata l’eccezione di giudicato. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la ASL non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la ritenuta ammissibilità dell’opposizione tardiva, sul presupposto che il decreto ingiuntivo aveva stabilito un termine ridotto di dieci giorni e che l’opposizione era stata proposta oltre tale termine, senza che sussistesse alcuna causa di forza maggiore.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto nullo il provvedimento di riduzione del termine, in quanto privo di motivazione, ed ha escluso la motivazione per relationem, poiché la parte non aveva richiesto la riduzione e non era stata esposta la ragione per cui il giudice l’aveva disposta d’ufficio. Venuto meno tale provvedimento, torna applicabile il termine ordinario di quaranta giorni dell’art. 641 c.p.c.

Su tale base, la notificazione del decreto ingiuntivo e la successiva opposizione, tenuto conto della sospensione dei termini feriali applicabile prima della riduzione introdotta dall’art. 16, comma 1, del d.L. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, collocano l’opposizione in tempo utile. Non occorreva dunque verificare la validità della ragione addotta dalla ASL, non essendovi ritardo da giustificare.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso rilievo del giudicato esterno derivante da una sentenza della Corte d’appello di Salerno, richiamata nella comparsa conclusionale, che per il medesimo triennio aveva riconosciuto il diritto all’integrazione tariffaria. Il motivo è infondato: la sentenza era già passata in giudicato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e non era stata ritualmente eccepita nel corso del giudizio, sicché il giudice d’appello non aveva l’obbligo di rimettere la causa sul ruolo.

La Corte ribadisce che l’eccezione di giudicato esterno non può essere proposta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, per la non deducibilità di questioni nuove; se invece si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito, la relativa eccezione è opponibile in sede di legittimità. Quanto al merito del rapporto, l’accreditamento provvisorio non è sufficiente all’insorgenza del rapporto, essendone mero presupposto, e occorre la stipula di un contratto scritto per vincolare reciprocamente le parti. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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