Scioglimento della comunione e limite della destinazione d’uso del bene (Cass. civ. Sez. II n. 9911 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto potestativo di ciascun comproprietario di chiedere lo scioglimento della comunione, previsto dall’art. 1111 cod. civ., incontra il limite generale fissato dall’art. 1112 cod. civ., che preclude la divisione dei beni i quali, se divisi, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinati. In tale nozione rientra anche il bene comune funzionale e accessorio ad altri beni dei singoli comunisti, come la strada adibita concordemente dai comproprietari a servizio delle rispettive proprietà individuali. Il frazionamento in natura, o l’assegnazione in proprietà esclusiva a uno dei comunisti senza la contestuale costituzione di una servitù idonea a riprodurre le utilità garantite dallo stato di indivisione, vanifica la destinazione impressa al bene e ne preclude la divisione.

Il Fatto

Un soggetto, quale procuratore speciale di una terza, evocava in giudizio due comproprietari deducendo di essere divenuto proprietario di un terreno con annesso fabbricato rurale, al quale apparteneva in comunione anche una quota di una strada che dalla comunale giunge al fabbricato acquistato. Chiedeva lo scioglimento della comunione esistente sullo stradone.

Il convenuto eccepiva l’indivisibilità del bene, per la funzione di accesso assolta dalla strada in favore delle proprietà servite. Il Tribunale di Bari rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Bari, ritenuto il bene non comodamente divisibile, accoglieva l’appello e attribuiva lo stradone all’attrice, previo versamento dell’eccedenza. Proponeva ricorso per cassazione il comproprietario soccombente.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 cod. proc. civ., in relazione alla asserita incostituzionalità delle norme sui giudici ausiliari di appello, chiedendo la sospensione del giudizio. Il motivo è stato rinunciato ed è comunque infondato: la Corte costituzionale, sentenza n. 41 del 2021, ha sì dichiarato l’illegittimità delle disposizioni censurate, ma ha differito gli effetti al completamento del riordino della magistratura onoraria, cosicché nel periodo transitorio resta legittima la composizione dei collegi di appello con la partecipazione di un giudice ausiliario. La sentenza impugnata è stata decisa con un giudice ausiliario ma ben prima di tale termine.

Nel merito, il secondo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente — sono fondati. La Corte d’Appello ha valorizzato unicamente l’art. 1111 cod. civ., trascurando il limite posto dall’art. 1112 cod. civ., che preclude la divisione per i beni comuni la cui divisione materiale implicherebbe l’interruzione dell’uso cui sono destinati, ovvero il cui uso è assicurato solo dalla persistenza della comunione.

In tale nozione rientra anche l’ipotesi in cui il bene comune sia funzionale e utile in quanto accessorio di altri beni dei vari comunisti, come accade quando lo stesso è concordemente adibito a strada a servizio delle proprietà individuali degli stessi comproprietari. Il frazionamento, o l’assegnazione in proprietà esclusiva senza la contestuale creazione di una servitù, vanifica la destinazione impressa al bene e ne preclude la divisione.

La Corte richiama i propri precedenti — Cass. n. 708/1970, Cass. n. 5261/2011, Cass. n. 7274/2006, Cass. n. 4176/1983 — e, da ultimo, Cass. n. 4014/2020, che ha distinto la ratio degli artt. 1119 e 1112 cod. civ.: il secondo costituisce eccezione alla regola generale della divisione e tutela la destinazione d’uso del bene. La sentenza impugnata ha invece dato esclusiva rilevanza all’art. 1111 cod. civ., ritenendo superfluo accertare la specifica destinazione del bene, pervenendo a un’erronea applicazione delle norme.

La sentenza è dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

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