Compensi avvocatura ente locale e limite di stanziamento 2013 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5457 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti delle avvocature degli enti pubblici, la determinazione dello stanziamento di bilancio previsto per l’anno 2013, cui l’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ancora la corresponsione dei compensi entro il relativo limite, costituisce espressione della discrezionalità amministrativa dell’ente. La posizione giuridica del professionista non è quindi qualificabile come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm. Le scelte di stanziamento riposano su valutazioni prudenziali correlate al numero dei giudizi in corso e al grado di probabilità del loro esito, prive di regole certe e predeterminate. Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la valutazione dei fatti di causa rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

La ricorrente, unico avvocato dell’avvocatura di un ente locale, aveva azionato in via monitoria il pagamento dei compensi per le cause patrocinate negli anni dal 2016 al 2018. Il Tribunale di Isernia aveva accolto solo in parte l’opposizione dell’ente, condannandolo al pagamento della minor somma di euro 20.000,00, pari allo stanziamento previsto per i compensi professionali nell’anno 2013, ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 74/2022, aveva rigettato il gravame, ritenendo insindacabile nel merito la scelta dei criteri di determinazione dello stanziamento di bilancio, in quanto sottratta alla giurisdizione ordinaria. Avverso tale pronuncia la professionista ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dall’ente con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibili le censure relative all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., in ragione della pronuncia della corte territoriale del tutto conforme a quella di prime cure quanto alla ratio decidendi, con conseguente operatività dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. È stata parimenti esclusa la sindacabilità della pretesa erroneità ed illogicità della motivazione, non più deducibile in questi termini a seguito della modifica della citata disposizione, mentre le doglianze sulla ricostruzione del fatto storico sono state ricondotte alla discrezionalità del giudice di merito.

Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza dell’applicazione dell’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014, che in materia di compensi degli avvocati delle avvocature degli enti pubblici ne impone la corresponsione «nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013».

Il passaggio centrale concerne la natura della posizione giuridica azionata. La determinazione dello stanziamento per l’anno 2013 rientra nella sfera discrezionale dell’azione amministrativa, rispetto alla quale la posizione del professionista non è qualificabile come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo, con conseguente attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm.

La Corte ha rinvenuto conferma di tale qualificazione negli stessi principi contabili richiamati nel ricorso, dai quali non emergono regole certe e predeterminate, ma valutazioni prudenziali correlate al numero dei giudizi in corso e al grado di probabilità del loro esito. È stato richiamato il costante orientamento della Corte nell’escludere la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo, e dunque la giurisdizione del giudice ordinario, quando la fattispecie origini da requisiti valutativo-discrezionali, e non di rilevanza oggettiva (Cass. Sez. Un. n. 25398 del 2024).

Anche il quarto motivo è stato rigettato: nessuna somma a titolo di risarcimento del danno, e tanto meno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., può essere riconosciuta in difetto della prova di una condotta illecita del datore di lavoro, già esclusa dalla corte territoriale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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