Inquadramento superiore e bando non impugnato: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20365 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorso costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., revocabile solo fino all’accettazione degli interessati, e il diritto soggettivo del vincitore si consolida con riferimento alle qualifiche in esso previste. Il diritto al corretto inquadramento presuppone il regolare espletamento della procedura concorsuale: chi, dopo aver stipulato il contratto con l’inquadramento previsto dal bando, ne contesti in giudizio il contrasto con la legge senza averlo impugnato, non può ottenere il reinquadramento in una qualifica superiore. La censura di violazione dell’art. 113 Cost. non supera il vaglio di ammissibilità quando si risolve nel dolersi della mancata adesione del giudice alla tesi difensiva disattesa con specifiche argomentazioni.

Il Fatto

Alcuni dipendenti di un ente territoriale, assunti con il profilo di operatore-esecutore di sorveglianza in quarta qualifica funzionale dopo aver superato un concorso per titoli, hanno agito davanti al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto, sin dall’assunzione, all’inquadramento nell’Area di Vigilanza con la quinta qualifica e le conseguenti differenze retributive e previdenziali.

Il primo giudice ha respinto la domanda; la corte territoriale ha dapprima dichiarato il difetto di giurisdizione, poi, in sede rescissoria, ha rigettato l’appello rilevando che il bando non era stato impugnato e che i contratti individuali erano stati sottoscritti con l’inquadramento in esso previsto. La questione approda quindi in Cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esclude l’obbligo di astensione del magistrato che abbia composto il collegio del precedente giudizio di cassazione con rinvio, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la partecipazione al giudizio sul ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio non compromette i requisiti di imparzialità e terzietà.

Nel merito, i primi due motivi sono inammissibili. La corte territoriale ha affermato che la domanda di inquadramento nella quinta qualifica non poteva essere accolta per l’ostacolo dell’originaria previsione del bando, non impugnato, e che i lavoratori avevano stipulato i contratti accettandone l’inquadramento. La Corte conferma tale ricostruzione richiamando la giurisprudenza sul bando quale offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., revocabile solo fino all’accettazione.

Il diritto soggettivo del vincitore si consolida rispetto alle qualifiche previste dal bando, non a quelle che, ad avviso dei ricorrenti, il bando avrebbe dovuto prevedere. I ricorrenti, anziché confrontarsi con questa ratio, hanno dedotto il contrasto del bando con fonti normative, regolamentari e collettive senza illustrarne il contenuto precettivo e senza raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata: difetto che, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, non consente alla Corte di individuarne officiosamente la violazione.

La Corte ravvisa un ulteriore profilo di inammissibilità nello iato tra la premessa, cioè la pretesa contrarietà ab origine del concorso alla legge, e l’effetto invocato, il reinquadramento: il diritto al corretto inquadramento presuppone il regolare espletamento della procedura concorsuale, mentre la sentenza impugnata muove dalla regolare costituzione dei rapporti con l’inquadramento da essa previsto. Né rileva la dedotta violazione dell’art. 113 Cost., risolvendosi nella contestazione dell’apprezzamento delle prove e della tesi difensiva disattesa.

Quanto al terzo motivo, è esclusa la configurabilità dell’apparenza della motivazione e del vizio di omesso esame, non ravvisandosi alcuna delle anomalie individuate dalle Sezioni Unite a fronte di una motivazione che dà conto delle ragioni della decisione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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