Sospensione termini processuali e differimento dell’udienza per il termine a ritroso dell’appello incidentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6998 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, prevede che, quando il termine processuale è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto. Ne consegue che il giudice non può dichiarare la tardività dell’appello incidentale proposto oltre il termine a ritroso, qualora tale scadenza cada nel periodo di sospensione, ma deve disporre il differimento dell’udienza. La mancata applicazione di tale regola determina la nullità della sentenza per violazione di legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva parzialmente accolto il ricorso di un docente, il quale, dopo l’immissione in ruolo a tempo indeterminato, aveva domandato la ricostruzione della carriera e il riconoscimento del servizio preruolo prestato in istituti paritari. La pronuncia di primo grado era stata impugnata in via principale dal docente e in via incidentale dal Ministero, che contestava la fondatezza della pretesa.
La Corte territoriale, pur condividendo in astratto la tesi difensiva del Ministero, aveva ritenuto di non poter accogliere l’appello incidentale in ragione della sua tardività: il Ministero non aveva rispettato il termine a ritroso rispetto all’udienza del 21 maggio 2020, avendo notificato l’impugnazione incidentale solo il 20 maggio dello stesso anno. Avverso tale decisione il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ha denunciato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo il ricorrente, il termine decadenziale valorizzato dalla Corte territoriale non poteva operare, poiché scadeva nel periodo di sospensione dei termini processuali, imponendo pertanto il differimento dell’udienza come espressamente previsto dalla norma.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha rilevato che, in base all’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 era sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con la precisazione che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.
Il successivo art. 36 d.l. n. 23/2020 ha prorogato il termine di sospensione all’11 maggio 2020. Alla luce del chiaro tenore delle norme, ha concluso la Corte, l’udienza del 21 maggio 2020 non poteva che essere differita, poiché il termine a ritroso per la proposizione dell’appello incidentale ricadeva nel periodo di sospensione.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. La decisione è stata resa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
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Nota della Redazione
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