Surplus da continuità non liberamente distribuibile ai chirografari (Cass. civ. Sez. I n. 18014 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall., l’eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell’attività di impresa costituisce mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali. Essa rientra nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 cod. civ. e, pertanto, non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. È quindi illegittima la previsione del piano che destini liberamente il surplus ai creditori chirografari. Il ricorso all’omologazione forzosa del concordato in assenza di adesione del creditore fiscale, ai sensi dell’art. 180, comma 4, l. fall., impone al giudice di merito una motivazione effettiva e concreta sulla convenienza dell’opzione concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria; una motivazione solo apparente rende il provvedimento viziato.
Il Fatto
Una società, in concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, aveva proposto una domanda di omologazione che il Tribunale aveva accolto con decreto, nonostante il parere contrario dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato quel decreto davanti alla Corte d’Appello, contestando la sovrastima degli immobili, l’incertezza dei crediti attivi, la compensazione di crediti in contenzioso, il trattamento deteriore del credito erariale e l’inattendibilità economica del piano.
La Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo, compensando le spese. Avverso quel provvedimento l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società e il liquidatore giudiziale hanno resistito con controricorso. La questione centrale riguarda i limiti di ammissibilità del cram down fiscale e la destinazione del surplus di gestione in pendenza del concordato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, accogliendoli nei termini precisati. Il Collegio ha anzitutto richiamato il principio secondo cui, in caso di concordato con continuità aziendale, l’eccedenza finanziaria prodotta dalla prosecuzione dell’attività non è disponibile liberamente. Essa rappresenta un incremento di valore dei fattori produttivi e ricade nella garanzia patrimoniale generica del creditore.
La previsione del piano che attribuiva ai chirografari le risorse derivanti dall’esecuzione del concordato integra quindi un’ipotesi di illegittimo confezionamento del piano. La distribuzione libera del surplus viola il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, come affermato dal richiamato precedente di legittimità. Le censure sul punto sono fondate.
La Corte ha poi rilevato, sotto il profilo della motivazione, il carattere oscuro e non intelligibile dell’argomentazione della Corte territoriale nel giustificare il superamento dei rilievi dell’Agenzia, già espressi in sede di reclamo. Non è dato comprendere, in particolare, per quale ragione giuridica la compensazione del credito fiscale contestato potesse ritenersi legittima per il solo tramite dell’omologazione forzosa.
La Corte d’Appello non ha esplicitato le ragioni della concreta convenienza della scelta concordataria rispetto all’alternativa fallimentare. Si è limitata a mere affermazioni di principio non riscontrabili, senza spiegare perché il diverso parere dell’amministrazione finanziaria fosse da considerare non giustificato. Su questo si fonda la cassazione del decreto, con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi enunciati; le ulteriori doglianze restano assorbite.
Nota della Redazione
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