Domanda alternativa dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. III n. 17904 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, purché esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della domanda originaria e siano introdotte nella comparsa di risposta. Resta ferma la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano manifestazione reattiva di difesa, anche se non in senso stretto riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile la domanda alternativa senza previamente verificare, da un lato, l’eventuale fondamento di essa nel medesimo interesse che sosteneva la domanda monitoria e, dall’altro, l’effettiva tempestività della sua proposizione.
Il Fatto
Una società creditrice ottiene un decreto ingiuntivo per corrispettivi dovuti da una società debitrice in forza di una fornitura di merce. La debitrice propone opposizione e produce documentazione, con la quale sostiene l’avvenuto pagamento dei corrispettivi richiesti in sede monitoria, salvo un residuo importo di modesto valore.
Nel giudizio di opposizione la creditrice opposta formula, in via alternativa, una domanda diretta ad affermare la sussistenza del proprio credito sulla base di titoli diversi da quelli originariamente dedotti, per il caso in cui il giudice avesse ritenuto estinti i debiti delle fatture quietanzate. La corte d’appello accoglie l’opposizione, condanna la debitrice al pagamento del solo residuo e dichiara inammissibile la domanda alternativa, ritenendola estranea all’oggetto del giudizio monitorio. La creditrice ricorre per cassazione; la debitrice resiste e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La questione dirimente, già oggetto di un’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione, concerne l’ammissibilità della proposizione, da parte dell’opposto, di una nuova domanda fondata su titoli diversi da quelli dedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo. Le Sezioni Unite n. 26727 del 15 ottobre 2024 hanno affermato il principio in forza del quale il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse e siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la facoltà, in caso di esercizio dello ius variandi da parte dell’opponente, di proporre domande reattive fino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Nel caso di specie la società creditrice aveva proposto nel giudizio di opposizione una domanda alternativa a quella avanzata in sede monitoria, al fine di confermare in ogni caso l’effettiva sussistenza del credito preteso, anche se fondato su titoli diversi da quelli originariamente dedotti. L’interesse era quindi quello di giustificare la propria pretesa creditoria qualora il giudice avesse ritenuto la documentazione idonea a comprovare l’estinzione del credito originario.
La corte territoriale ha dichiarato inammissibile tale domanda per la sua novità rispetto al thema decidendum introdotto dall’opposta, ritenendo che alcun ampliamento del tema di indagine fosse derivato dall’opponente, il quale si era limitato a valersi delle fatture quietanzate. Il Collegio rileva che tale argomentazione non è idonea a giustificare il giudizio di inammissibilità, perché questo è stato espresso senza previamente verificare né l’eventuale fondamento della domanda nel medesimo interesse che sosteneva la domanda monitoria, né l’effettiva tempestività della sua proposizione nella comparsa di risposta.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte lo dichiara inammissibile: l’interpretazione della dicitura “pagato” apposta su ciascuna fattura e il significato attribuito a essa attengono alla discrezionalità valutativa del giudice di merito nell’interpretazione dei mezzi istruttori, non sindacabile in sede di legittimità, ove il ricorso si risolva in una mera proposta di rilettura nel merito delle prove. Il motivo incidentale, con cui si deduce l’omesso esame dell’eccezione di compensazione, è infondato: la decisione implicita di rigetto di tale eccezione era superata e travolta dalla incompatibile soluzione di altra questione, con la conseguenza che la parte avrebbe dovuto prospettare il vizio per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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