Responsabilità erariale: la prescrizione prevale sull’occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 172 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’occultamento doloso del danno, che giustifica il differimento del termine di prescrizione dell’azione erariale, non può coincidere con la mera commissione dolosa del fatto pregiudizievole. Esso richiede un quid pluris rispetto all’attività di consumazione dell’illecito: un comportamento, commissivo o omissivo, ulteriore e specificamente diretto a impedire la scoperta della lesione patrimoniale o a nascondere un danno già prodotto. La mera irregolarità procedurale nella stipula degli atti, come l’assenza di una delibera preliminare o la mancata repertoriazione, non integra di per sé l’occultamento. Di conseguenza, ove il pagamento sia avvenuto in modo tracciato e visibile, con causale individuata e note informative intercorse tra le parti, l’azione di responsabilità risulta prescritta al momento della sua introduzione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il direttore generale e il direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera, contestando un danno erariale di oltre cinque milioni di euro. La contestazione riguardava una serie di accordi — una convenzione dell’ottobre 2012, una preintesa del maggio 2013 e un formale accordo transattivo del giugno 2014 — intervenuti con una clinica privata fornitrice di emoderivati in pendenza di due giudizi civili di opposizione a decreti ingiuntivi.
Secondo l’organo requirente, tali accordi avrebbero attribuito al privato vantaggi ingiustificati, con rinuncia a parte del credito e agli interessi moratori, in assenza di istruttoria e di deliberazione preliminare. La Procura ha sostenuto la sussistenza di un occultamento doloso del danno, emerso solo nel maggio 2019, per superare l’eccezione di prescrizione. Entrambi i convenuti si sono costituiti, eccependo la prescrizione e, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in attesa della definizione penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c. La norma, che riproduce l’art. 295 c.p.c., richiede una pregiudizialità tecnica e non una mera pregiudizialità logica. Tra causa penale e causa erariale il nesso è di regola solo logico, poiché la tipicità del fatto penale non incide sulla tendenziale atipicità dell’illecito erariale; la questione può quindi essere decisa incidenter tantum dal giudice contabile.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione. La documentazione in atti dimostrava che i vertici dell’amministrazione conoscevano gli accordi quanto meno dal luglio 2015. In particolare, una nota dell’Ufficio legale comunicava al commissario straordinario l’imminente abbandono dei giudizi in corso, con indicazione dei numeri di ruolo generale e delle date di udienza, mentre la deposizione di un testimone in sede penale confermava tale conoscenza.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui l’occultamento doloso è “qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto all’attività di consumazione dell’illecito contabile” (Corte dei conti, Sez. III app. n. 44/2022) e non può risolversi nella sola commissione del fatto pregiudizievole (Corte dei conti, Sez. I app. n. 363/2018). Nella specie mancava la prova di alcun atto diretto a nascondere il danno: il pagamento era avvenuto in modo tracciato e visibile, con causale individuata e note informative.
Assorbite le questioni di merito, la Sezione ha comunque qualificato gli accordi come negozio di accertamento, e non transattivo, con valenza ricognitiva del corrispettivo risalente al 1996, attualizzato al nuovo accordo del 2014. Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito erariale e la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3 c.g.c.
Nota della Redazione
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